Come sappiamo, l'art. 18 del D.L. 132/2014, convertito nella L. n, 162/2014, ha introdotto nel processo esecutivo dei termini ben precisi per l'iscrizione a ruolo della procedura, con contestuale deposito degli atti esecutivi in cancelleria.
Vediamo nel dettaglio le singole ipotesi:
a) art. 518 c.p.c. : Espropriazione mobiliare presso il debitore : dopo aver compiuto le operazioni, l’ufficiale giudiziario riconsegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto ed è il creditore che deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi degli atti di cui al periodo precedente, entro quindici giorni (15 gg.) dalla consegna.
b) art. 543 c.p.c : Espropriazione presso terzi : dopo aver eseguito l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario riconsegna senza ritardo al creditore l’originale dell’atto di citazione ed è il creditore che deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni (30 gg.) dalla consegna.
c) art. 557 c.p.c. : Espropriazione immobiliare : eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari; è quindi Il creditore che deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni (15 gg.) dalla consegna dell’atto di pignoramento. Nell’ipotesi di cui all’articolo 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.
Attestazione di conformità: la conformità delle copie degli atti agli originali è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini della iscrizione a ruolo, di cui agli articoli citati.
Conseguenze della mancata iscrizione a ruolo: Il pignoramento perde efficacia se si depositano la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti oltre i termini sopra evidenziati per le diverse procedure (gg. 15-30-15).
L'art. 164-ter. delle disp.att. c.p.c., (Inefficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo) prevedeche, quando il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito, il creditore entro cinque giorni (5 gg) dalla scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e all’eventuale terzo, mediante atto notificato. In ogni caso ogni obbligo del debitore e del terzo cessa quando la nota di iscrizione a ruolo non è stata depositata nei termini di legge.
Infine, un promemoria: a decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo devono essere depositati, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile e il difensore attesta la conformità delle copie agli originali.
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Sempre in materia di termini processuali ricordiamo inoltre che dal 2015 è in vigore la nuova sospensione feriale dei termini che ha ridotto di 15 giorni il periodo di sospensione dei termini processuali nel periodo estivo.
Vedia anche: Il pignoramento degli autoveicoli la nuova normativa.
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