Il D.L. 132/14 convertito nella L. 162/14 ha introdotto una disciplina ad hoc per il pignoramento e la custodia degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, modificando anche il criterio della competenza.
Infatti, per quanto attiene al foro competente, l'art. 26 c.p.c. II° comma, novellato, prevede che «Per l’esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede”, mentre la precedente normativa radicava la competenza nel luogo ove la cosa si trovava, con inevitabili difficoltà nell'individuare e nel sottoporre a pignoramento questa particolare categoria di beni mobili.
Per quanto attiene alla procedura, il legge di riforma ha introdotto l' art. 521 bis c.p.c., che, specifica il contenuto dell'atto (sulla falsariga dell'atto di pignoramento immobiliare): esso deve essere notificato al debitore e successivamente trascritto nel pubblico registro (PRA) e deve indicare:
1) i beni e i diritti che si intendono sottoporre a pignoramento, con gli estremi richiesti dalla legge speciale;
2) l'ingiuzione ex art. 492 cpc;
3) l'intimazione al debitore di consegnare entro 10 gg. I beni pignorati nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all’uso dei medesimi, all’istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.
L'IVG, al quale il bene è stato consegnato nel termine di legge, ne dà immediata comunicazione al creditore procedente a mezzo PEC.
Cosa succede se il debitore pignorato non consegna l'autovettura all'IVG?
In tal caso, ai sensi del IV° comma dell'articolo in commento, gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all’uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all’istituto vendite giudiziarie.
Termine per l'iscrizione a ruolo: il creditore procedente entro trenta giorni (30 gg.) dalla comunicazione a mezzo PEC da parte dell'IVG, deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione.
Se l'iscrizione a ruolo manca o è tardiva, il pignoramento perde efficacia.
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