Nuovo disegno di legge per la riforma del processo civile

Nuovo disegno di legge per la riforma del processo civile
Molte le novità in arrivo: dal tribunale delle famiglie alle sezioni specializzate per l'impresa, oltre a varie modifiche previste nei tre gradi di giudizio.
Martedi 17 Febbraio 2015

E si riparte.

Non abbiamo ancora finito di memorizzare le novità introdotte dal decreto legge 132/2014, convertito nella L. 162/2014 (il c.d. decreto per la degiurisdizionalizzazione nel processo civile), le cui misure ancora oggi sollevano molteplici dubbi, che il Consiglio dei Ministri ha approvato nei giorni scorsi  il testo definitivo del disegno di legge delega “recante disposizioni per l’efficienza del processo civile”: il ddl predisposto dal guardasigilli si colloca nel quadro deiprovvedimenti legislativi di riforma della giustizia presentati dal governo il 29 agosto scorso per un totale di sei ddl e un dl.

In particolare il testo del ddl, come sottolineato dal ministro, si pone l'obiettivo di riformare il processo civile per una sua maggiore efficienza e specializzazione, nell'ottica di renderlo più lineare e comprensibile, anche in funzione di un rafforzamento delle garanzie dei diritti della persona, dei minori e della famiglia.

 

Analizziamo quindi i punti del progetto di riforma che incideranno in maniera significativa sul processo civile sia sotto il profilo organizzativo, di ripartizione delle competenze, che strutturale.

 

A)   Rafforzamento del Tribunale delle Imprese.

Il loro numero rimane inalterato, cambia la loro denominazione in "Sezioni specializzate per l'Impresa e il Mercato", ma ne viene ampliato l'ambito di competenze: ad esse vengono affidate controversie nelle seguenti ulteriori materie:

1)  in materia di concorrenza sleale, anche se non interferenti con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale e intellettuale;

2)  in materia di pubblicità ingannevole;

3)  class action a tutela dei consumatori prevista dal codice del consumo;

4) controversie relative ad accordi di collaborazione nella produzione e nello scambio di beni o servizi e relativi a società interamente possedute dai partecipanti all’accordo;

5)  le controversie societarie relative a società di persone;

6) in materia di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture, rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario.

 

B)   Istituzione del Tribunale della famiglie e dei diritti delle persone.

E' prevista la creazione di sezioni specializzate per la famiglia e la persona, alle quali affidare la competenza per tutte le questioni relative alla famiglia anche non fondata sul matrimonio; in particolare:

1) tutte le controversie attualmente di competenza del tribunale per i minorenni in materia civile di cui all’articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile;

2) le controversie attualmente devolute al tribunale civile ordinario in materia di stato e capacità della persona, rapporti di famiglia e di minori, ivi compresi i giudizi di separazione e divorzio;

3)  i procedimenti di competenza del giudice tutelare in materia di minori e incapaci

4) le controversie relative al riconoscimento dello status di rifugiato e alla protezione internazionale disciplinate dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.25 e successive modificazioni, nonché dal decreto legislativo 1° settembre 2011, n.150;

Saranno poi di competenza delle sezioni specializzate aventi sede nel capoluogo del distretto di Corte di appello, in aggiunta alle competenze di cui ai nn. precedenti:

5)  i procedimenti relativi alle adozioni

6) i procedimenti relativi ai minori stranieri non accompagnati e ai richiedenti protezione internazionale;

7) i procedimenti relativi alla rettificazione di attribuzione di sesso, ai diritti della personalità, ivi compresi il diritto al nome, all’immagine, alla reputazione, all’identità personale, alla riservatezza e tutte le questioni afferenti l’inizio e fine vita.

E' inoltre previsto l'impiego all'interno delle sezioni specializzate di esperti e tecnici con formazione presso il tribunale per i minorenni e l'adozione di un rito uniforme e semplificato.

 

C)   Riforma del processo civile

Sono previste modifiche in in tutti e tre i gradi di giudizio, al fine di ridurre i tempi processuali e garantire semplificazione e speditezza del processo. Si indicano qui di seguito le linee guida più significative:

 

GIUDIZIO DI PRIMO GRADO:

1) valorizzazione dell’istituto della proposta di conciliazione del giudice di cui all’articolo 185-bis cpc

2) revisione della disciplina delle fasi di trattazione e di rimessione in decisione, nonché la rimodulazione dei termini processuali e del rapporto tra trattazione scritta e trattazione orale (n.d.r.: con probabili modifiche alla disciplina di cui all'art. 183 VI° comma che prevede lo scambio di memorie istruttorie e di replica).

 

GIUDIZIO DI APPELLO:

1)   codificazione degli orientamenti giurisprudenziali e tipizzazione dei motivi di gravame;

2)  onere dell’appellante di indicare i capi della sentenza che vengono impugnati e di illustrare le modificazioni richieste

3) rafforzamento del divieto di nuove allegazioni nel giudizio di appello anche attraverso l’introduzione di limiti alle deduzioni difensive;

4) soppressione della previsione di inammissibilità dell’impugnazione fondata sulla mancanza della ragionevole probabilità del suo accoglimento.

 

GIUDIZIO DI CASSAZIONE:

1) revisione della disciplina del giudizio camerale, con l’eliminazione del meccanismo di cui all’articolo 380-bis delcodice di procedura civile, e previsione, con decreto presidenziale, dell’udienza in camera di consiglio con intervento scritto del procuratore generale e possibilità di interlocuzione con il medesimo, per iscritto, da parte dei difensori;

2) adozione di modelli di motivazione sintetici dei provvedimenti giurisdizionali, se del caso mediante rinvio a precedenti.


N.B.: Nell'ottica della massima semplificazione,  è previsto, come direttiva generale per tutti e tre i gradi di giudizio, l' introduzione del principio di sinteticità degli atti di parte e del giudice, anche in termini di tecnica di redazione e di misura quantitativa.

 

Il DDL introduce alcune modifiche anche nel processo esecutivo: tra di esse, sempre per garantire la semplificazione del rito anche per procedimenti cognitivi connessi al processo esecutivo, si  prevede l’assoggettamento delle opposizioni esecutive al rito sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile.

 

Allegati:

Schema del DDL 

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