Lunedi 9 Febbraio 2015 |
Com'è noto, a partire da lunedì 09 febbraio entra in vigore l'art. 3 del D.L. 12 settembre 2014 n. 132 (cd. riforma della giustizia civile), convertito in legge n. 162 del 6 novembre 2014, che ha introdotto la obbligatorietà della procedura di negoziazione assistita, che per alcune tipologie di controversie è stata posta come condizione di procedibilità.
La negoziazione assistita è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’albo: ebbene a partire da oggi è fatto obbligo alle parti di promuovere tale procedura prima di iniziare una causa vertente su determinate materie.
In particolare, tale procedura è obbligatoria in due ipotesi:
a) quando si vuole promuovere un’azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti;
b) quando si intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro.
Tale disposizione non si applica (cioè la negoziazione assistita non è obbligatoria) nei seguenti casi :
1) alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori.
2) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione;
3) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva (ATP) ai fini della composizione della lite, di cui all’articolo 696-bis del codice di procedura civile;
4) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata;
5) nei procedimenti in camera di consiglio;
6) nell’azione civile esercitata nel processo penale.
7) quando la parte può stare in giudizio personalmente. (cioè davanti al giudice di pace nelle cause il cui valore non eccede € 1.100).
Condizione di procedibilità: il mancato esperimento della negoziazione assistita nelle materie di cui alle lett. a) e b) può essere eccepito dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza; il giudice quando rileva che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 2 comma 3. Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell’invito.
La procedura deve essere introdotta dal c.d. “invito”, che deve avere un contenuto ben definito: esso deve deve indicare l’oggetto della controversia, con la descrizione dei fatti costitutivi la domanda, e contenere l’avvertimento che la mancata risposta all’invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile.
L'invito deve essere sottoscritto anche dal cliente, la cui firma viene certificata e autenticata dall'avvocato che formula l’invito.
Allegati:
Modello di invito alla negoziazione assistita obbligatoria
Vedi anche:
Modelli del CNF per la negoziazione assistita nelle separazioni e nei divorzi