Approvato in commissione Giustizia il testo che riduce i tempi del divorzio a un anno oppure nove mesi.
Giovedi 10 Aprile 2014 |
La Commissione Giustizia della Camera ha approvato in data 08/04/2014 il testo del disegno di legge volto a modificare l'art. 3 della L. 1° dicembre 1970 n. 898 in materia di divorzio.
Tale testo, che naturalmente non è ancora legge di Stato, in quanto deve essere sottoposto all'iter legislativo di approvazione, costituisce un importante passo avanti in merito ad una problematica che per anni è stata oggetto di discussioni e di proposte di legge, che sistematicamente sono state poi accantonate come “non prioritarie”.
Tale documento prevede una serie di modifiche rispetto alla legislazione attualmente vigente, in particolare per quanto riguarda il periodo di tempo che deve intercorrere tra la separazione personale dei coniugi e la domanda di divorzio.
Come è noto, oggi una coppia che vuole divorziare deve attendere tre anni - che decorrono dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione - prima di poter presentare la domanda di divorzio mediante il deposito del ricorso in cancelleria.
Il testo del disegno di legge prevede una netta riduzione dei tempi di attesa: due sono le ipotesi:
1) DODICI MESI, in caso di separazione giudiziale o consensuale, qualora in famiglia vi siano figli minori;
2) NOVE MESI, in caso di separazione consensuale e in assenza di figli minori;
Altra importante novità è quella che prevede che i termini suddetti decorrano dalla data di deposito della domanda di separazione, e non più dalla data dell'udienza presidenziale, e tale scelta è dettata dalla necessità di non discriminare le coppie in ragione della diversa tempistica collegata al carico processuale di ciascun tribunale.
Inoltre viene introdotta una precisazione in materia di comunione legale dei beni: la proposta di legge, nel modificare l'art. 191 c.c , chiarisce che la comunione legale dei beni si scioglie già in sede di udienza presidenziale, quando il giudice autorizza i coniugi a vivere separati, per cui non occorrerà più attendere il passaggio in giudicato della sentenza di separazione o l'omologazione da parte del Tribunale degli accordi consensualmente raggiunti dai coniugi.