La questione familiare che la Corte di Cassazione esamina e decide con la sentenza n. 6289 del 19/03/2014 è piuttosto frequente: un (ex) marito che in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio chiede la revoca e/o la diminuzione dell'assegno di divorzio per la ex moglie, dovendo egli far fronte a nuovi oneri familiari conseguenti alla nascita di un altro figlio, avuto dalla seconda moglie.
Nel giudizio di primo grado il tribunale riconosceva alla ex moglie un assegno di divorzio di € 200,00, mentre la Corte di Appello, su istanza dell'ex marito, valutate le circostanze del caso ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno (disparità economica tra le parti) e ponderati tutti gli elementi di fatto, riduceva l'assegno in € 100,00, giustificando tale decisione con il rilievo che “il nuovo matrimonio del marito e la sua recente paternità hanno determinato un aggravio dei suoi oneri familiari, mentre la ex moglie, proprietaria dell'appartamento in cui abita, ha comunque sicure potenzialità reddituali, essendo ancora giovane, di discreto livello culturale, in grado di parlare almeno due lingue, e specializzata come parrucchiera”.
Proponeva ricorso per Cassazione la ex moglie, che, nel censurare la sentenza di secondo grado, rilevava come il giudice di appello aveva erroneamente ancorato la valutazione delle condizioni economiche del coniuge più debole ad un giudizio ipotetico ed astratto, “effettuando un apprezzamento di tipo probabilistico e non fondato su dati realmente esistenti”, ed analogamente aveva errato nel dare rilievo alla nascita di un figlio dalla nuova unione dell'ex marito, ritenendo che la scelta personale dell'uomo non poteva comprimere il diritto dell'ex coniuge all'assegno divorzile.
La Suprema Corte, con la sentenza in commento, in primo luogo ritiene corretto il ragionamento del giudice del gravame nell'applicare i criteri di quantificazione dell'assegno in favore dell'ex moglie, avendo giustamente considerato, per un verso, “la titolarità in capo alla donna della proprietà dell'appartamento da lei abitato, e, per l'altro, la sua attitudine al lavoro, valutata non già in modo ipotetico ed astratto, bensì alla stregua di concrete e plurime prospettive collegate alla sua età ancora giovanile, nonchè alla sua specializzazione ed alla conoscenza di due lingue”.
Per quanto riguarda poi la doglianza legata alla nascita del figlio dalla nuova unione dell'ex marito, la Corte precisa che “ove, a sostegno della richiesta di diminuzione dell'assegno di divorzio, siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell'obbligato, il giudice deve verificare se si determini un effettivo depauperamento delle sue sostanze in vista di una rinnovata valutazione comparativa della situazione delle parti, salvo che la complessiva situazione patrimoniale dell'obbligato sia di tale consistenza da rendere irrilevanti i nuovi oneri (Cass. civ., sentt. n. 4551 del 2012, n. 25010 del 2007)”.
Se è vero che una nuova famiglia non determina automaticamente la riduzione e/o revoca dell'assegno divorzile, è altrettanto vero che la normativa vigente in materia non considera quella del coniuge obbligato (ossia costituire una nuova famiglia) come una mera scelta del tutto personale e comunque non necessaria,
Al contrario, la Corte sottolinea come “il diritto alla costituzione della famiglia è un diritto fondamentale anche nel contesto costituzionale e sovranazionale della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo del 1950 (art. 12), e come tale è riconosciuto anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (art. 9), senza che sia possibile considerare il divorzio come limite oltre il quale tale diritto è destinato a degradare al livello di mera scelta individuale non necessaria.”
Alla stregua di tale principio la Suprema Corte rigetta il ricorso.