Cassazione civile Sez. I, Sentenza n. 6289 del 19/03/2014

Cassazione civile Sez. I, Sentenza n. 6289 del 19/03/2014
Giovedi 3 Aprile 2014

Svolgimento del processo

1. - Il Tribunale di Viterbo, pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra F.G. ed B. A. il (OMISSIS), affidò l'unico figlio della coppia, nato il (OMISSIS), ad entrambi i genitori confermandone la collocazione, disposta in sede di giudizio di separazione, presso la casa paterna, e, per ciò che ancora rileva nella presente sede, riconobbe il diritto della B. di ricevere l'assegno di divorzio, liquidandolo nella misura di Euro 200 mensili.
Avverso tale sentenza propose appello il F., ribadendo la domanda di revoca dell'assegno di divorzio, già formulata in primo grado, nonostante nell'atto introduttivo del giudizio egli avesse chiesto la conferma del contributo mensile di 100 Euro, giustificando il mutamento della domanda con riferimento al nuovo matrimonio contratto da cui era nato un figlio, con conseguente aggravio degli oneri familiari.

 

2. - La Corte d'appello di Roma, con sentenza depositata il 10 giugno 2009, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha determinato in Euro 100,00 mensili l'importo dell'assegno divorzile dovuto dal F. alla B.. Il giudice di secondo grado, premessa la disparità economica tra le parti, ha sottolineato - per quanto ancora rileva nella presente sede - che il nuovo matrimonio del F. e la sua recente paternità hanno determinato un aggravio dei suoi oneri familiari, mentre la B. è proprietaria dell'appartamento in cui abita e, benchè allo stato priva di una stabile attività lavorativa, ha sicure potenzialità reddituali, essendo ancora giovane, di discreto livello culturale, in grado di parlare almeno due lingue, e specializzata come parrucchiera.
Valutati tali elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, che è stata di otto anni e sette mesi, con interruzione della convivenza dopo neppure quattro anni dalla celebrazione del matrimonio, la Corte è pervenuta alla riduzione nel senso sopraindicato dell'importo dell'assegno di divorzio.

 

3. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre la B. sulla base di un unico articolato motivo di ricorso. Resiste con controricorso il F.. Il controricorrente ha depositato memoria.

 

Motivi della decisione
1. - Il Collegio ha deliberato l'adozione della forma semplificata nella redazione della motivazione della presente sentenza.

 

2. - Con l'unico, complesso motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 5, sesto comma, della legge n. 898 del 1970, come modificato dall'art. 10 della legge n. 74 del 1987. La Corte di merito avrebbe proceduto, ai fini della determinazione della misura dell'assegno divorzile, ad una valutazione delle condizioni economiche del coniuge più debole attraverso un giudizio espresso sul piano della ipoteticità ed astrattezza, anzichè su quello della effettività e concretezza, effettuando un apprezzamento di tipo probabilistico e non fondato su dati realmente esistenti con riferimento alla specifica fattispecie. Ed anche la nascita di un figlio dalla nuova unione del F. non avrebbe potuto comprimere il diritto dell'ex coniuge all'assegno divorzile.
La illustrazione della censura si conclude con la formulazione, ai sensi dell'art. 366-bis cod.proc. civ., applicabile nella specie ratione temporis, dei seguenti quesiti di diritto: "Dica codesta Ecc.ma Corte se: 1) Ai fini dell'attribuzione dell'assegno di divorzio e della determinazione della sua misura, ai sensi dell'art. 5 della L. 1 dicembre 1970, n. 898 (nel testo modificato dall'art. 10 della L. 6 marzo 1981, n. 74), l'accertamento del giudice del merito in ordine alle condizioni economiche dei coniugi ed al reddito di entrambi debba essere compiuto non in astratto bensì in concreto evitando di fondare la decisione su meri apprezzamenti probabilistici, non fondati su dati realmente esistenti con riferimento alla specifica fattispecie; 2) la nascita di un figlio in seconde nozze dell'onerato sia evento tale da comportare la revoca dell'assegno posto a suo carico ai sensi dell'art. 5 della L. 1 dicembre 1970, n. 898 (nel testo modificato dall'art. 10 della L. 6 marzo 1987, n. 74)".

 

3. - La censura, nella sua duplice articolazione, è destituita di fondamento.
3.1. - Anzitutto, non è esatto che la Corte di merito abbia fondato la propria decisione in ordine alla misura dell'assegno divorzile in questione su meri apprezzamenti probabilistici. In realtà, il giudice di secondo grado ha dapprima verificato, sulla base della disparità della situazione reddituale dei coniugi, la inadeguatezza dei mezzi della B. raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.
Quindi, ai fini della determinazione della misura dell'assegno, la Corte di merito ha utilizzato i parametri moderatori di cui all'art. 5, sesto comma, della legge n. 898 del 1970, in conformità al consolidato orientamento di questa Corte (v., per tutte, Cass., sent.
n. 20582 del 2010).
La quantificazione dell'assegno in favore della B. è così avvenuta tenendosi presenti, per un verso, la titolarità in capo alla donna della proprietà dell'appartamento da lei abitato, e, per l'altro, la sua attitudine al lavoro, valutata non già in modo ipotetico ed astratto, bensì alla stregua di concrete e plurime prospettive collegate alla sua età ancora giovanile, nonchè alla sua specializzazione ed alla conoscenza di due lingue.
3.2. - Quanto, poi, al profilo della doglianza attinente alla nascita di un figlio dall'unione del F. con la nuova compagna, ed ai conseguenti maggiori oneri a carico dello stesso, deve rilevarsi che secondo la giurisprudenza di questa Corte, ove, a sostegno della richiesta di diminuzione dell'assegno di divorzio, siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell'obbligato, il giudice deve verificare se si determini un effettivo depauperamento delle sue sostanze in vista di una rinnovata valutazione comparativa della situazione delle parti, salvo che la complessiva situazione patrimoniale dell'obbligato sia di tale consistenza da rendere irrilevanti i nuovi oneri (Cass. civ., sentt. n. 4551 del 2012, n. 25010 del 2007).
Se, quindi, la costituzione di una nuova famiglia non rappresenta un automatico presupposto che impone la rideterminazione dell'assegno di mantenimento, è altrettanto errato ritenere che il sistema normativo si basi su una considerazione di non necessarietà della scelta del coniuge obbligato. Al contrario, il diritto alla costituzione della famiglia è un diritto fondamentale anche nel contesto costituzionale e sovranazionale della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo del 1950 (art. 12), e come tale è riconosciuto anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (art. 9), senza che sia possibile considerare il divorzio come limite oltre il quale tale diritto è destinato a degradare al livello di mera scelta individuale non necessaria.
Nella specie, la circostanza di un nuovo matrimonio e della nascita di un figlio è stata correttamente valutata come giustificativa della modifica dell'entità dell'assegno di mantenimento, in correlazione anche con l'altra circostanza dell'essere il F. onerato in via esclusiva del mantenimento del figlio nato dal primo matrimonio, e di una situazione reddituale.

 

4. - In definitiva, il ricorso deve essere rigettato. In applicazione del criterio della soccombenza, le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico della ricorrente.

 

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

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