Decreto giustizia: separazioni e divorzi innanzi all’ufficiale di stato civile

Decreto giustizia: separazioni e divorzi innanzi all’ufficiale di stato civile
Mercoledi 19 Novembre 2014

La legge n. 162/2014 di conversione del D.L. 132/2014, al fine di una semplificazione dei procedimenti di separazione personale  e divorzio, disciplina all'art. 12 del  Capo III,  ha introdotto il nuovo istituto della separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile, quando non vi sono figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti.

La legge di conversione ha apportato alcune modifiche al testo originario, evidenziate qui di seguito.

 

- In primo luogo, l'ufficiale di stato civile davanti al quale devono presentarsi i coniugi che intendono concludere un accordo di separazione personale o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio viene identificato nella persona del Sindaco del comune di residenza di uno dei coniugi o del comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio.

NOTA: visto il chiaro dettato normativo, non sembra che il Sindaco potrà delegare altro funzionario per adempiere a tale incombente, che sarà quindi di sua esclusiva competenza.

 

- E' prevista l'assistenza facoltativa dell'avvocato: quindi i coniugi potranno farsi assistere da un legale al momento di rendere  la dichiarazione davanti al Sindaco che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate o modificare le condizioni di separazione o di divorzio.

 

- E' stato aggiunto un ulteriore passaggio nei soli casi di separazione personale, ovvero di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio secondo condizioni concordate: in tali ipotesi il Sindaco, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a sé non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell’accordo anche ai fini degli adempimenti di cui al comma 5. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell’accordo.

 

Abbiamo visto che nell'ambito della negoziazione assistita dagli avvocati, l'accordo concluso da una coppia senza figli (minori o maggiorenni non autosufficienti) e non contenente alcun trasferimento immobiliare deve comunque essere trasmesso al P.M. che, qualora non ravvisi irregolarità, rilascia il nulla osta.

Però se la stessa coppia, sempre senza figli, compare davanti al Sindaco (sia pure per due volte) per rilasciare la dichiarazione di volersi separare o divorziare, essa non soggiace ad alcun controllo né nulla osta, sia pure formale, da parte del P.M.

Tale distinzione, a mio parere, oltre che introdurre una illogica discriminazione (anche sotto il profilo della tempistica) tra due ipotesi identiche, è incomprensibile sotto un altro profilo: da un lato la legge sottopone al controllo di una autorità giudiziaria un accordo concluso con l'assistenza tecnica di due avvocati, mentre dall'altro, per l'accordo siglato davanti all'ufficiale di stato civile senza alcuna assistenza tecnica, il legislatore non ha previsto alcuna verifica “giudiziaria”.

Senza voler polemizzare in merito al tentativo (purtroppo, riuscito) di svilire la professione forense, si auspica una correzione del testo normativo, soprattutto nell'interesse primario di garantire i diritti e gli interessi dei cittadini.

 

Infine una precisazione: gli istituti della negoziazione assistita dagli avvocati e della dichiarazione dei coniugi davanti all'ufficiale di stato civile non hanno alcuna attinenza con quello che viene comunemente detto “divorzio breve”: tali istituti possono ridurre i tempi di attesa per ottenere un provvedimento di separazione o di divorzio, ma essi non hanno assolutamente inciso sul lasso di tempo che deve decorrere tra la separazione e il divorzio, che è sempre di tre anni.

 

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