In tema di circolazione stradale la Corte di cassazione, con l' ordinanza n.24676 del 19/11/2014 ha chiarito alcuni aspetti inerenti l'operatività dell' art. 2054 c.c. nell'ipotesi in cui uno dei veicoli coinvolti in uno scontro non si fermi allo Stop.
In una causa di risarcimento danni promossa dal conducente di un veicolo (A) che si era scontrato con altra autovettura (B), il cui conducente non aveva rispettato il segnale di stop, il giudice di primo grado, nel condannare l'assicurazione del danneggiante, riteneva applicabile al caso in esame la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054 c.c secondo comma, quantificando quindi il risarcimento in favore dell'attore nella misura del 50%.
Il conducente dell'autovettura A proponeva appello, in quella sede la sentenza di primo grado veniva confermata in punto di diritto e pertanto la questione veniva sottoposta al vaglio della Corte di cassazione.
In particolare, il ricorrente, conducente del veicolo A, contestava la correttezza del ragionamento seguito dai giudici di primo e secondo grado, in quanto, richiamando alcuni precedenti in argomento, assumeva che la violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di rispetto del segnale di stop comportava automaticamente il superamento della presunzione di pari responsabilità di cui al secondo comma del citato art. 2054, senza alcuna ulteriore indagine nel merito.
La Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso, precisa che :
- nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 cod. civ., ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro;
- l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa il giudice dal verificare il comportamento dell'altro, onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente;
- di conseguenza, solo se se il giudice di merito accerti che un sinistro stradale è da ascriversi, sotto il profilo eziologico, esclusivamente al comportamento colpevole del conducente che ha omesso di rispettare il segnale di stop, risulta superata la presunzione di concorso di colpa di cui al secondo comma dell'art. 2054 cod. civ., data la sua natura sussidiaria;
Nel caso in esame, l'attore non era riuscito a provare l' esatta dinamica dell'incidente, che si era verificato in ora notturna, in presenza di pioggia battente e in luogo scarsamente illuminato e soprattutto non aveva dimostrato di aver tenuto un comportamento di guida corretto e conforme alla situazione dei luoghi, per cui in sintonia con i principi sopra esposti sia il tribunale che la Corte di Appello avevano correttamente ritenuto applicabile l'art. 2054 c.c