Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 19 novembre 2014, n. 24676

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 19 novembre 2014, n. 24676
Mercoledi 26 Novembre 2014

Svolgimento del processo

È stata depositata la seguente relazione.
“1. M.M. convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di San Donà di Piave, O.J. e l'Aurora assicurazioni s.p.a., chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa di un incidente stradale nel quale la vettura di sua proprietà, nell'occasione condotta da Ma.St. , era venuta a collisione on la vettura condotta dalla O. , la quale non aveva rispettato il segnale di stop. Costituitesi la convenuta e la società di assicurazione, il Giudice di pace condannò la sola società di assicurazione — stante la sopravvenuta estinzione del processo, per rinuncia, quanto alla domanda nei confronti della O. — al pagamento della somma di Euro 775, facendo applicazione della presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, secondo comma, del codice civile, nonché alla rifusione delle spese di lite.
2. Proposto appello principale dalla M. ed appello incidentale da parte della U.G.F. s.p.a., il Tribunale di Venezia, Sezione distaccata di San Dona di Piave, con sentenza del 27 marzo 2013, ha mantenuto ferma la presunzione di pari responsabilità; in parziale riforma della prima sentenza, ha riconosciuto alla M. l'ulteriore somma di Euro 526 a titolo di fermo tecnico e di spese di assistenza legale stragiudiziale; ha accolto l'appello incidentale quanto alle spese, compensando le spese del giudizio di primo grado ed ha integralmente compensato anche quelle del giudizio di appello.
3. Contro la sentenza d'appello ricorre M.M. , con atto affidato a tre motivi.
La società intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.
4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., in quanto appare destinato ad essere rigettato.
5. I tre motivi di ricorso denunciano: il primo, violazione e falsa applicazione dell'art. 2054 cod. civ. (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.); il secondo, omesso esame di un punto decisivo ed error in procedendo in relazione agli artt. 116 e 132 cod. proc. civ. e 111, sesto comma, Cost. (art. 360, primo comma, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ.); il terzo, violazione degli artt. 91 e 92, secondo comma, cod. proc. civ. (art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.).
5.1. Il primo motivo di ricorso non è fondato.
La ricorrente, infatti, richiamando alcuni precedenti in argomento, assume che la violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di rispetto del segnale di stop comporti automaticamente il superamento della presunzione di pari responsabilità di cui al secondo comma del citato art. 2054.
Questa Corte, in realtà, ha affermato in più occasioni che nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 cod. civ., ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro; l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa peraltro il giudice dal verificare il comportamento dell'altro, onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente (v. di recente, sentenza 12 giugno 2012, n. 9528, e ordinanza 16 settembre 2013, n. 21130).
Quanto al segnale di stop, si è detto che il medesimo pone a carico dei conducenti di autoveicoli l'obbligo di arrestare sempre e comunque la marcia del proprio mezzo, quand'anche la strada nella quale intendano confluire sia sgombra da veicoli; per cui, se il giudice di merito accerti che un sinistro stradale è da ascriversi, sotto il profilo ecologico, esclusivamente al comportamento colpevole del conducente che ha omesso di rispettare il segnale di stop, risulta superata la presunzione di concorso di colpa di cui al secondo comma dell'art. 2054 cod. civ., avendo tale presunzione funzione meramente sussidiaria, operante solo se non sia possibile in concreto, accertare le rispettive responsabilità (sentenza 19 febbraio 2009, n. 4055). In altri termini, il mancato rispetto del segnale di stop non esclude l'obbligo di accertamento della rilevanza di quel
comportamento sotto il profilo eziologico.
Nel caso specifico il Tribunale, con accertamento di fatto congruamente motivato e privo di vizi logici, ha sì riconosciuto che la O. non aveva rispettato il segnale di stop, ma ha correttamente aggiunto che ciò non esauriva il dovuto accertamento sulla responsabilità del conducente del veicolo di proprietà dell'odierna ricorrente; ed ha precisato che la M. nulla aveva offerto di provare in ordine all'esatta dinamica dell'incidente e, soprattutto, in ordine al fatto che la conducente Ma. avesse tenuto un comportamento di guida corretto e conforme alla situazione dei luoghi. Tanto più che non era chiaro l'esatto punto d'urto, si era in ora notturna, in presenza di pioggia battente e in luogo scarsamente illuminato.
La sentenza impugnata, quindi, non ha violato l'art. 2054, secondo comma, cod. civ., perché ha stabilito che la semplice violazione del segnale di stop non implica, di per sé, l'automatico superamento della presunzione.
5.2. Il secondo motivo non è fondato.
Si rammenta che, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, la ricostruzione di un incidente stradale, come l'accertamento delle condotte dei veicoli coinvolti e la colpa (o meno) del comportamento dei soggetti coinvolti, costituiscono compito riservato al giudice del merito, il cui apprezzamento, se informato — come nella specie — ad esatti principi giuridici ed esente da vizi logici e motivazionali, si sottrae al sindacato di legittimità; e ciò vale anche per quanto riguarda il punto se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all'art. 2054 citato (v., tra le altre, le sentenze 23 febbraio 2006, n. 4009, e 25 gennaio 2012, n. 1028).
Orbene le censure formulate con il secondo motivo — non diversamente da quelle formulate col primo — al di là dell'apparenza dei vizi denunziati, postulano la rivalutazione di risultanze processuali già esaurientemente e coerentemente esaminate dal Tribunale e si risolvono, in definitiva, nel tentativo di ottenere in questa sede una nuova e non consentita valutazione di merito.
È appena il caso di rilevare, d'altra parte, che il richiamo al contenuto delle deposizioni testimoniali — peraltro di per sé alquanto generico — finisce col dare per scontato ciò che doveva invece essere dimostrato in sede di merito, anche in ordine all'esatta individuazione del punto d'urto e della velocità dei veicoli.
5.3. Il terzo motivo, analogamente, non è fondato.
Il Tribunale ha congruamente e correttamente motivato in ordine alla decisione di compensazione delle spese del giudizio di primo e di secondo grado. Quanto al primo grado, sul rilievo della sostanziale reciproca soccombenza conseguente all'applicazione della presunzione; e quanto al secondo, sul rilievo che, a fronte del parziale accoglimento dell'appello principale, anche quello incidentale era stato in parte accolto, proprio sul punto della compensazione in primo grado; sicché appare immune da censure la decisione di compensazione anche delle spese del giudizio di appello.
6. Si ritiene, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato”.

 

Motivi della decisione
1. In prossimità dell'udienza camerale la ricorrente ha depositato una memoria, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
Osserva la Corte che tale memoria non muove, in sostanza, alcuna censura alle osservazioni contenute nella riportata relazione. Pertanto, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni. Il ricorso, pertanto, è rigettato.
Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte della società intimata.
Sussistono tuttavia le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

 

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

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