Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 8242 del 28 aprile 2020, chiarisce quale sanzione disciplinare debba essere applicata all'avvocato responsabile di aver omesso di svolgere le attività difensive richieste dal cliente, al quale ne aveva assicurato il corretto adempimento.
Venerdi 15 Maggio 2020 |
Il caso: A seguito di presentazione di esposto, venivano contestati, all'Avv. Tizio diversi illeciti disciplinari per essere venuto meno ai propri doveri deontologici: in particolare, si imputava al legale di avere ricevuto dalla cliente incarico di procedere giudizialmente per l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato nei confronti del datore di lavoro della medesima senza attivarsi per il deposito del ricorso, pur avendo richiesto compenso e di avere fornito all'assistita false informazioni sullo svolgimento del mandato, con riferimento all'avvenuto deposito del ricorso e della fissazione dell'udienza; dopo aver effettuato verifiche presso il Tribunale, l'assistita si rendeva conto che nessun ricorso era mai stato effettuato.
Il C.O.A. accertata la responsabilita' per gli addebiti, riconosciuta la violazione dell'articolo 6, comma 1, articolo 8, articolo 38, comma 1 e articolo 40, comma 2 Codice deontologico forense e considerata l'assenza di precedenti disciplinari, infliggeva la sanzione della censura.
Il Consiglio Nazionale Forense, investito dell'impugnazione proposta dall'Avv. Tizio, rigettava tutti i motivi di impugnazione, confermando la decisione impugnata: con particolare riguardo alla lamentata eccessivita' della sanzione, il CNF ribadiva che :
l'illecito disciplinare sussiste indipendentemente dal verificarsi del danno per la parte assistita e che la sanzione e la sua misura vanno determinate in base alla valutazione complessiva dei fatti, dei comportamenti e, soprattutto, del disvalore che gli stessi comportamenti determinano nella classe forense;
la sanzione applicata appare adeguata, rispetto alla gravita' della condotta omissiva posta in essere, siccome lesiva di molteplici valori deontologici e, soprattutto, perche' protrattasi per un consistente lasso di tempo senza alcun ravvedimento da parte del professionista.
Il legale ricorre in Cassazione, rilevando, tra i motivi di censura, che
a) i comportamenti contestati erano riconducibili, in concreto, al disposto dell'articolo 26 nuovo codice deontologico il quale consente l'applicazione, nel caso della violazione del disposto dell'articolo 26, comma 3 e articolo 27, comma comma 6, della sanzione attenuata dell'avvertimento;
b) pertanto il C.N.F. avrebbe dovuto motivare per quale ragione la condotta posta in essere dall'incolpato non doveva essere ricondotta ai casi meno gravi previsti dall'articolo 22, comma 6, codice deontologico forense.
La Suprema Corte, nel ritenere in parte inammissibili e in parte infondate le censure del ricorrente, osserva che:
le argomentazioni svolte dal Consiglio Nazionale forense, ovvero la riconducibilita' delle condotte poste in essere dall'incolpato alle violazioni dei principi di cui agli articolo 9 e 12 nuovo codice deontologico, sono, infatti, state svolte, in via ipotetica e subordinata, alla vera ratio decidendi posta a base della decisione, ovvero la riproposizione delle disposizioni contestate e accertate come violate, negli articoli 26 e 27 nuovo codice deontologico, invocati dallo stesso ricorrente;
tali disposizioni prevedono espressamente per la violazione dei doveri, ivi sanciti, la sanzione della censura (poi effettivamente irrogata), con la conseguenza che nessun favor rei e' riscontrabile rispetto alle pregresse disposizioni;
l'articolo 22, invocato dal ricorrente, prevede si' al comma 3, lettera a), che, "nei casi meno gravi, la sanzione disciplinare puo' essere diminuita all'avvertimento, nel caso sia prevista la sanzione della censura" ma il Consiglio Nazionale Forense, sul punto, ha espressamente pronunciato ritenendo, al contrario, che "la condotta omissiva posta in essere dal ricorrente in violazione di norme deontologiche, che si rileva di particolare gravita' e per essersi protratta per un consistente lasso di tempo... non puo' indurre a sanzionare il fatto con una sanzione di specie diversa piu' lieve...di quella comminata dal COA territoriale...".