Avvocato: non e’ illecito deontologico dire al collega “non fare il bambino”

Avvocato: non e’ illecito deontologico dire al collega “non fare il bambino”

Non commette illecito deontologico l’avvocato che si rivolge ad un collega con la frase “non fare il bambino”.

Lo ha stabilito il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza 237/2022, depositata il 3 dicembre 2022.

Mercoledi 3 Maggio 2023

IL CASO: La vicenda parte da un esposto presentato da un avvocato contro un suo collega accusato di aver rivolto all’esponente alcune frasi sconvenienti ed offensive durante lo svolgimento di un processo penale.

Aperto il procedimento disciplinare, costituita la Sezione e nominato il Consigliere Istruttore, il legale resistente veniva incolpato per violazione dell’art. 52 del Codice deontologico forense, nonché gli artt. 9 e 19 del CDF per essersi rivolto al collega, “in un’aula d’udienza “urlandogli a squarciagola di evitare polemiche e sempre con conto alterato lo invitava a discutere la questione fuori dall’aula” e fuori dall’aula l’aver pronunciato frasi come “non lo fare più un fari u picciriddu”, trattenendolo fisicamente, seppur al solo scopo di completare l’accesa discussione già iniziata in un’aula di Tribunale”.

All’esito dell’istruttoria, durante la quale sono state assunte anche prove testimoniali, il Consiglio Distrettuale di Disciplina irrogava all’avvocato la sanzione disciplinare dell’avvertimento.

Le frasi rivolte da quest’ultimo al Collega venivano ritenute sconvenienti ed offensive, tali da configurare nel comportamento del legale incolpato la responsabilità disciplinare.

Contro la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina, l’avvocato proponeva ricorso al Consiglio Nazionale Forense.

Nel richiedere l’annullamento del provvedimento impugnato, il ricorrente deduceva, con un unico motivo di gravame, l’erroneità della decisione sostenendo che le frasi rivolte al Collega non avevano portata offensiva e/o sconveniente in quanto pronunciate solo a seguito del richiamo ricevuto da quest’ultimo per il ritardo con il quale si era presentato in udienza, pur essendone a conoscenza, in quanto preavvisato, e che erano state causate dall’ingiusto richiamo ricevuto dal Collega in aula.

LA DECISIONE: Il Consiglio Nazionale Forense ha dato ragione al ricorrente, ritenendo fondato il ricorso da quest’ultimo proposto, con conseguente annullamento della sanzione irrogata dal Consiglio Distrettuale di Disciplina.

La frase pronunciata dal legale incolpato “non lo fare più un fari u picciriddu” (non fare il bambino), è stata ritenuta dal Consiglio Nazionale Forense inopportuna ma non offensiva e/o sconveniente, probabilmente dovuta alla differenza di età tra i due Avvocati e alla tensione creatasi, non sufficiente, pertanto, per ritenere esistente la responsabilità disciplinare dell’incolpato.

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