L'avvocato ha l'obbligo, previsto dagli artt. 16 e 29, terzo comma, del codice deontologico, di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione di ogni pagamento ricevuto; legittima pertanto la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione in caso di inosservanza del suddetto precetto.
Giovedi 2 Ottobre 2025 |
Tale principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 26232 del 26 settembre 2025.
Il caso: Il Consiglio distrettuale di disciplina forense di Roma irrogava all'avv. Catullo la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione forense per anni uno in ragione della ritenuta sussistenza di quattro addebiti disciplinari sui sette originariamente contestati a seguito dell'esposto presentato da un cliente del legale-
In particolare, tra le varie condotte contestate e accertate, era emerso che l'avvocato aveva incassato, in date diverse, l'importo complessivo di € 33.000,00 senza emettere fattura, così violando gli artt. 9 - comma I -,16 - comma I -, e 29 - comma III -, del codice deontologico forense.
Il gravame avverso la suddetta decisione veniva rigettato dal CNF.
L'avv. Catullo propone ricorso per Cassazione, sostenendo che:
il dato dirimente è quello della intervenuta emissione delle parcelle, a prescindere dalla irregolarità contestate, in quanto la sommatoria degli importi corrisponde alle somme effettivamente percepite dal ricorrente e le parcelle risultano effettivamente inviate alla propria ex cliente,
tanto è che la medesima, pur dubitando della natura delle stesse, le aveva depositate quali allegati dell'esposto.
La Suprema Corte, nel rigettare il gravame, evidenzia i seguenti principi:
a) l'avvocato ha l'obbligo, previsto dagli artt. 16 e 29, terzo comma, del codice deontologico, di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione di ogni pagamento ricevuto, anche quando l'attribuzione patrimoniale effettuata in favore del medesimo costituisca adempimento del "palmario" convenuto in sede di conferimento del mandato difensivo: l'inosservanza di questo precetto ha rilevanza disciplinare;
b) l'obbligo di fatturazione costituisce, infatti, espressione dei doveri di solidarietà e correttezza fiscale, cui l'avvocato è tenuto, non soltanto in funzione della giusta redistribuzione degli oneri, ma anche a tutela della propria immagine e, più in generale, della credibilità della classe forense;
c) il dovere di lealtà e correttezza fiscale nell'esercizio della professione è un canone generale dell'agire di ogni avvocato, che mira a tutelare l'affidamento che la collettività ripone nell'avvocato stesso quale professionista leale e corretto in ogni ambito della propria attività;
d) di contro, il ricorrente argomenta confondendo l'emissione delle parcelle, con le quali si chiede al cliente l'onorario per la prestazione, con le fatture quali documenti fiscali da emettere in ragione del corrispettivo ricevuto per la prestazione resa, neppure contestando, altresì, che le fatture fossero irregolari e, dunque, inidonee allo scopo per le quali dovevano essere emesse come documento fiscale.