Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 16252 dell'8 giugno 2023 hanno confermato l'obbligo per l'avvocato di fatturare ogni compenso ricevuto dal cliente, comprese le somme versate a titlo di palmario.
Lunedi 12 Giugno 2023 |
Il caso: L'avvocato Tizio eveniva sottoposto a procedimento disciplinare sulla base di due distinti capi di incolpazione, per essere venuto meno ai doveri di fedelta', correttezza, probita' e diligenza: il Consiglio distrettuale di disciplina riteneva sussistente la sola violazione degli articoli 9 e 29, comma 3, del nuovo codice deontologico forense, per avere l'incolpato omesso di rilasciare il documento fiscale relativo al pagamento di una somma corrispostagli dalla cliente a titolo di "palmario", e gli applicava la sanzione della censura.
Tizio proponeva impugnazione avanti al CNF, che rigettava il gravame rilevando che, diversamente da quanto dedotto dall'incolpato, il "palmario" costituisce una vera e propria componente aggiuntiva del compenso, ancorche' di natura premiale, che viene corrisposta dal cliente in caso di esito favorevole della lite e, per tale ragione, e' soggetto al generale obbligo di emissione del documento fiscale.
Tizio ricorre in Cassazione, evidenziando, come primo motivo, che il giudice disciplinare aveva mancato di considerare che l'intento liberale sotteso alla corresponsione del "palmario" sarebbe stato comprovato dalla circostanza che la cliente non aveva richiesto il rilascio della fattura all'atto del pagamento, ne' aveva in seguito provveduto ad emettere autofattur.
Per la Cassazione a Sezioni Unite il ricorso è infondato; sul punto ribadisce quanto segue:
a) il "palmario"costituisce una componente aggiuntiva del compenso, riconosciuta dal cliente all'avvocato in caso di esito favorevole della lite a titolo di premio o di compenso straordinario per l'importanza e difficolta' della prestazione professionale;
b) la connotazione premiante del "palmario" non fa venir meno la sua natura di compenso: come tale, esso soggiace agli obblighi fiscali previsti dalla legge ed al relativo obbligo di fatturazione.
c) il codice deontologico forense richiama il dovere di adempimento fiscale, prevedendo, all'articolo 16, che l'avvocato deve provvedere agli adempimenti fiscali previsti dalle norme in materia; a sua volta, l'articolo 29, comma 3, dello stesso codice fa obbligo all'avvocato di emettere il prescritto documento fiscale per ogni pagamento ricevuto;
d) come precisato dalle Sezioni Unite, l'obbligo di fatturazione costituisce espressione dei doveri di solidarieta' e correttezza fiscale, cui l'avvocato e' tenuto, non soltanto in funzione della giusta redistribuzione degli oneri, ma anche a tutela della propria immagine e, piu' in generale, della credibilita' della classe forense; il dovere di lealta' e correttezza fiscale nell'esercizio della professione e' un canone generale dell'agire di ogni avvocato, che mira a tutelare l'affidamento che la collettivita' ripone nell'avvocato stesso quale professionista leale e corretto in ogni ambito della propria attivita'.