Mancato assolvimento dell'obbligo formativo: sanzioni e decorrenza della prescrizione

Mancato assolvimento dell'obbligo formativo: sanzioni e decorrenza della prescrizione

Con la sentenza n. 240 dell'11 settembre 2025 il Consiglio Nazionale Forense, nell'ambito di un procedimento disciplinare a carico di un avvocato che non ha assolto all'obbligo formativo, si pronuncia in merito alla decorrenza della prescrizione e ai criteri di irrogazione della sanzione da applicare alla suddetta violazione.

Giovedi 15 Gennaio 2026

Il caso: L’avvocato Tizio, iscritto all’albo tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna, veniva sottoposto a procedimento disciplinare per rispondere delle condotte di cui al seguente capo di incolpazione: "Violazione degli artt. 15 e 70 comma 6 CDF (art,13 commi I e II CDF previgente) e art. 11 L. 247/12 per non avere adempiuto al dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua, non assolvendo all'obbligo formativo nel triennio 2014-2016 e omettendo di conseguire in tale periodo alcun credito formativo rispetto ai n. 75 prescritti per detto triennio ed inoltre per il triennio 2017-2019 omettendo di conseguire in tale periodo alcun credito formativo rispetto ai n. 60 prescritti”.

Il CDD, dopo aver provveduto alla riunione dei due procedimenti, ritenuto provato il fatto per tabulas, ha applicato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi 2 (due).

L'avv. Tizio proponeva in proprio, impugnazione tempestiva avverso il provvedimento del CDD di Bologna chiedendo in via principale, dichiarare il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare; in via subordinata, di rideterminare la sanzione.

Il CNF, nell'irrogare la minore sanzione della censura, in merito alle questioni sollevate dal ricorrente osserva:

A) quanto all'’eccezione di prescrizione dell’azione disciplinare relativamente al triennio formativo 2014-2016, questa è fondata:

- la Corte di Cassazione ha stabilito che : “La violazione del dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua è un illecito omissivo a carattere istantaneo, con la conseguenza che il relativo dies a quo prescrizionale va individuato nell’ultimo giorno utile per il conseguimento dei crediti formativi richiesti per il periodo di riferimento;

- il citato pronunciamento si riferisce proprio al triennio formativo 2014-2016 individuando nel 31 dicembre 2016 l’ultimo giorno utile per il conseguimento dei crediti formativi: l’illecito contestato per detto triennio è, quindi, prescritto essendo trascorso il termine massimo di 7 anni e mezzo dalla commissione;

B) per quanto riguarda l'obbligo formativo, “esso ha fonte normativa, è conforme a Costituzione e tutela la collettività garantendo la qualità e la competenza dell’iscritto all’albo, ai fini del concorso degli avvocati al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale.” [Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 136 del 18 aprile 2024];

- la condotta disciplinarmente rilevante non è assistita da sanzioni disciplinari tassativamente individuate, in conformità alla sola tendenziale tipicità dell’illecito deontologico, tuttavia alla sua individuazione e determinazione soccorre l’art. 21: secondo consolidato orientamento, tali operazioni non costituiscano il frutto di un mero calcolo matematico, ma sono conseguenza della complessiva valutazione dei fatti, avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, ai precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 320 del 16 settembre 2024);

- nel caso di specie, preso atto della intervenuta prescrizione di una parte della condotta illecita contestata, in parziale accoglimento del ricorso viene applicata la sanzione della censura che appare adeguata alla violazione contestata ed accertata.

Allegato:

CNF sentenza 240 2025

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