Vittime di violenza sessuale di gruppo di minore gravita’

Vittime di violenza sessuale di gruppo di minore gravita’

La Corte Costituzionale, con la sent. 20 ottobre 2025 n.202 (dep. 29/12/2025) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 609-octies C, P. per violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l’applicabilità della diminuente per i casi di minore gravità (v. sentenza in calce)

Giovedi 15 Gennaio 2026

Nel Comunicato Stampa, la Corte, a chiarimento della decisione assunta, afferma che “Qualora la condotta posta in essere dal reo abbia un disvalore significativo inferiore a quello normalmente associato alla figura astratta del reato, tale da poter essere considerato di sicura minore gravità, è irragionevole che la pena comminata dall’articolo 609-octies del C.P. per il reato di violenza sessuale di gruppo, che il Legislatore, nella giusta considerazione dell’elevato disvalore di tale tipologia di reati, ha fissato, nel minimo, in otto anni di reclusione non possa essere diminuita, così come già previsto per reati altrettanto gravi, come la violenza sessuale e atti sessuali con minorenne.

La Consulta, nel ribadire la discrezionalità del legislatore nella individuazione delle condotte costitutive di reato e nella determinazione delle relative pene, quale massima espressione di politica criminale, ha, al contempo, confermato l’invalicabile limite della manifesta irragionevolezza.

Solo una pena rispettosa del canone della proporzionalità, calibrata sul disvalore del caso concreto, infatti, garantisce una effettiva individualizzazione della pena e la sua funzione rieducativa.

Alla luce di tali principi, la Corte ha osservato che, per il reato di violenza sessuale di gruppo, la mancata previsione di una “valvola di sicurezza” che consenta al giudice di modulare la pena, onde adeguarla alla concreta gravità della singola condotta, può determinare l’irrogazione di una sanzione non proporzionata, in quanto la formulazione normativa dell’articolo 609-octies del C..P., nella sua ampiezza, è idonea a includere, nel proprio ambito applicativo, condotte marcatamente dissimili, sul piano criminologico e del tasso di disvalo re tanto più in presenza di una cornice edittale del reato caratterizzata, proprio nella giusta considerazione dell’elevato disvalore di tale tipologia di reati e per i pericoli agli stessi correlati, da un minimo di significativa asprezza.

D’altronde, il maggiore disvalore proprio del reato in esame che, a causa della presenza di più persone riunite, cagiona una lesione particolarmente grave della sfera di autodeterminazione della libertà sessuale della vittima, rispetto agli atti di violenza sessuale posti in essere da una sola persona, è già alla base della previsione di un’autonoma fattispecie di reato (anziché costituire un’aggravante del reato base di violenza sessuale) e, soprattutto, della significativa maggiore severità del relativo trattamento sanzionatorio rispetto alla fattispecie di cui all’articolo 609-bis del codice penale.

La mancata previsione di una diminuente, analoga a quella già prevista per i delitti di violenza sessuale e di atti sessuali con minorenne, preclude in definitiva al Giudice di calibrare la sanzione sul caso concreto che presenti caratteristiche di minore gravità.

Quest’ultima, tuttavia, potrà essere individuata nelle sole ipotesi di una condotta avente disvalore significativamente inferiore a quello normalmente associato alla figura astratta del reato, in quanto tale condotta incide comunque sulla libertà di autodeterminazione nella sfera sessuale della persona offesa, che subisce un’aggressione, sia qualitativamente che quantitativamente, più intensa rispetto al caso di violenza sessuale di cui all’articolo 609-bis del codice penale.

  • La giurisprudenza in tema di minore gravità

Secondo la Cassazione ”La circostanza attenuante del fatto di minore gravità ex art. 609-bis, ultimo comma, C.P. va valutata sulla base di una considerazione globale del fatto, tenendo conto dei soli elementi di cui al primo comma dell'art. 133 C.P.(natura, mezzi, modalità dell'azione, gravità del danno, intensità del dolo) e non di quelli del secondo comma, dovendosi escludere l'attenuante in presenza di pluralità di violenze e grave compromissione della sfera psicologica del minore.(v. sent. n. 2056/2025)

Pertanto, ai fini della configurabilità della circostanza dei casi di minore gravità, prevista dall'art.609-bis, co.terzo, C.P., occorre fare riferimento ad una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di questa, le sue caratteristiche psicologiche in relazione all'età, così da potere ritenere che la libertà sessuale della persona offesa sia stata compressa in maniera non grave, e che il danno arrecato alla stessa anche in termini psichici sia stato significativamente contenuto.

A tal fine, concludono i Giudici, per la configurabilità della attenuante del fatto di minore gravità nel reato di violenza sessuale, rilevano i soli elementi indicati dal co.primo dell'art. 133 C.P.. e non anche quelli di cui al comma secondo, utilizzabili solo per la commisurazione complessiva della pena.

In definitiva la Cassazione, nel definire i casi di minore gravità del reato di violenza sessuale, fornisce una lettura più aderente alla realtà, anche in funzione preventiva, del grave illecito che potrebbe trovare applicazione nella riformulazione della norma dichiarata illegittima dalla Consulta.

Tanto meno si comprende a quale titolo la violenza sessuale di gruppo possa beneficiare di un diverso trattamento sanzionatorio.

La Giurisprudenza, in maniera unanime, sembra essersi fatta carico delle perplessità riscontrate e ha relegato il riconoscimento della circostanza attenuante alle ipotesi in cui vi sia particolare lievità del fatto.

Vengono considerati quali indici di valutazione della minore gravità i parametri di cui all’art. 133 co. 1 C.P., incidenti sulla materialità del fatto e sulle modalità che hanno caratterizzato la condotta criminosa, nonché sulle conseguenze lesive arrecate alla persona offesa.

In più occasioni la Corte di legittimità ha rinvenuto la violazione, da parte del Giudice di merito, dei principi giuridici affermati in materia di criteri applicativi della circostanza in esame, quando il Giudice aveva concesso l’applicazione della attenuante in base a singoli indici di levità e non in base a una valutazione complessiva ex art. 133 co. 1 C.P.

In particolare, per la Corte non era stata ritenuta sufficiente, ai fini del riconoscimento della minore gravità, che non vi fosse stata congiunzione carnale, in quanto, in caso contrario, si tornerebbe a operare la distinzione tra violenza carnale e atti di libidine violenti, superata dal Legislatore anche per dare maggiore peso alle conseguenze particolarmente lesive che atti sessuali, ancorché non integranti violenza carnale, possono comportare alle vittime.

Dunque, la violenza sessuale di minore gravità, secondo tale orientamento, si verifica quando, in base a tutti gli indici posti come parametro valutativo, sia ravvisata una complessiva scarsa entità del fatto.

Anche la gravità di un singolo indice è idonea ad escludere la minore gravità, cosa, invero, piuttosto frequente, considerando le conseguenze particolarmente lesive, anche a lungo termine, che un atto sessuale, anche obiettivamente poco rilevante, può comportare a danno della vittima.

La posizione della Cassazione emerge dalla rigorosa giurisprudenza precedente, secondo cui “per l’accertamento della minore gravità deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psicologiche di quest’ultima, anche in relazione all’età, mentre ai fini del diniego della stessa attenuante è sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità”.

L’offensività opera non solo in senso qualitativo, escludendo la tipicità di condotte apparentemente conformi alla fattispecie tipica, ma anche in senso quantitativo, per l’esigenza di graduare la pena alla concreta portata lesiva dei fatti.

La particolare tenuità può dunque ravvisarsi tanto quando il fatto presenti indici di lesività nettamente ridotti rispetto al reato ordinario, quanto nei casi in cui anche un singolo indice di minore gravità consenta una sensibile riduzione della sanzione.

Il Legislatore si è preoccupato di descrivere una violenza sessuale connotata da minore gravità all’art. 609 bis co. 3 c.p., stabilendo che la riduzione di pena è fino ai due terzi, stabilendo che il Giudice potrà ritenere opportuna, con l’applicazione della circostanza attenuante, la detrazione anche di un singolo giorno dalla pena stabilita, quando si configurano casi di violenza sessuale di minore gravità prossimi alla fattispecie di reato ordinaria.

La stessa Consulta, come nella sentenza in commento, ha effettuato il controllo di legittimità solo sulla proporzionalità della pena sotto il profilo dell’ugua- glianza, ex art. 3 Cost. e, a partire dagli anni ’90, alla luce dell’esigenza rieducativa cui deve tendere la sanzione penale (art. 27, co. 3 Cost.).

Tuttavia, il sindacato costituzionale non presuppone necessariamente un confronto tra la pena prevista per un certo reato e quella stabilita per uno diverso poiché il principio di proporzionalità ben può risultare violato anche in base a un semplice raffronto tra la gravità delle condotte rientranti nell’ambito della fattispecie astratta e le conseguenze sanzionatorie.

Quando la legge predispone circostanze attenuanti che consentono di adeguare la sanzione in base all’entità del singolo fatto, il Giudice è tenuto a riconoscere l’attenuazione di pena al ricorrere dei presupposti, nel rispetto del principio di proporzionalità.

Il dato letterale depone in senso contrario rispetto alla prassi giurisprudenziale, poiché l’art. 609 bis co. 3 c.p. dispone la riduzione di pena da un giorno ai due terzi, imponendo, di conseguenza, il riconoscimento della attenuante anche a fronte di una violenza sessuale complessivamente grave, ma connotata da singoli indici di lievità che, nell’ottica di un migliore adeguamento della pena alle esigenze rieducative del reo, possono incidere sulla quantificazione della sanzione, anche in ossequio al principio di proporzionalità tra reato e pena.

Per contro, come ricorda la Dottrina sull’argomento (v.Fallaci, La valutazione della minore gravità del reato di violenza sessuale, in Riv InJus), la Terza Sez. Penale della Suprema Corte, con la sent. n. 22090 del 9 marzo 2023, aveva individuato quali siano i presupposti necessari per il riconoscimento della minore gravità nel reato di violenza sessuale.

La Corte era stata granitica nel richiedere la necessità di una valutazione globale del fatto, avendo indicato come particolarmente significativi per discriminare la gravità dell’offesa, anche al di là della tipologia di atto sessuale compiuto, che, tuttavia, costituisce un oggettivo parametro idoneo a chiarire molti degli altri, i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psicologiche di quest’ultima, anche in relazione all’età, l’occasionalità o la reiterazione delle condotte nei riguardi del medesimo soggetto passivo.

Tutti questi elementi andrebbero analizzati nell’ottica del principale giudizio che dev’essere compiuto ossia quello volto ad accertare il grado di compressione della libertà sessuale così come il danno arrecato alla vittima anche in termini psichici (v. Cass. pen., sez. III,24 maggio 2019, n. 6502).

Sotto altro profilo va rammentato che la circostanza attenuante della minore gravità nel reato di violenza sessuale — e altrettanto vale per il reato di cui all’art. 609-quater c.p. — non può essere negata per il solo fatto della tenera età della persona offesa, essendo a tale fine necessari elementi di disvalore aggiuntivo sulla base dei criteri delineati dall’art. 133, comma 1, C.P.

Quanto all’abuso della fiducia e al legame affettivo con la vittima, si è affermato che la diminuente in parola non è astrattamente incompatibile con il reato di violenza sessuale commesso sul minore dal genitore o da persona che ne abbia l’affidamento, dovendo comunque essere valutati in concreto l'impat to emotivo sulla vittima e le conseguenze sul suo sviluppo psico-fisico, le modalità dei fatti, la loro durata nel tempo e l’invasività nella sfera sessuale della vittima (v.Cass. pen., sez. III,12 luglio 2012, n. 34236).

Infine, secondo la Corte, per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, occorre considerare che esse operano su un piano diverso da quello dell’attenuante speciale poiché la valutazione complessiva può mettere in ombra elementi favorevoli circa la gravità del fatto, irrilevanti ai fini della configurabilità dell'ipotesi di minore gravità del reato sessuale.

  • La posizione dell’UE

Una nuova visione più rigorosa è emersa di recente nella ritenuta necessità di imperniare la fattispecie tipica della violenza sessuale sulla base della mancanza del consenso della Vittima e non delle concrete modalità esecutive, con l’obiettivo di evitare forme di vittimizzazione secondaria.

Tale approccio è stato da tempo avvertito anche dagli Stati Membri della UE che, nel 2011, hanno firmato la “Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza dome stica”, laddove, all’art.36, si stabilisce che le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i responsabili, tra gli altri, di atti sessuali compiuti su una persona “senza il suo consenso”.

La norma risulta finalizzata ad eliminare l’onere della prova della violenza poiché il fatto che si parli di mancanza del consenso, e non di costrizione, fa si che l’accusa debba solo fornire la prova di tale mancanza di consenso.

Va pure ricordato che la Corte europea dei diritti dell’uomo, in ossequio all’art. 36 della Convenzione di Istanbul, ha sempre affermato che gli Stati membri hanno sia l’obbligo positivo “di perseguire e reprimere effettivamente ogni atto sessuale non consensuale, ivi compreso quello in cui la vittima non ha opposto resistenza fisica”, sia quello di applicare la legislazione attraverso indagini e procedimenti giudiziari efficaci.

  • La mancanza del consenso a fondamento della violenza sessuale

Sul punto la Cassazione Penale Sez. III, con la sent.22 novembre 2024 n.42821, ha ribadito che “l’assenso all’atto sessuale è elemento fondante della volontarietà al suo compimento e non può essere desunto dalla mancata espressione di un dissenso esplicito”.

Pertanto, se la Vittima della violenza non esprime il proprio dissenso all' invaasione della sua sfera sessuale da parte del responsabile, non scatta alcuna presunzione atta a escludere il dolo di chi ne approccia le parti intime o mira al compimento di un rapporto fisico con la stessa.

Il necessario consenso non è integrato dall’atteggiamento di mancanza di reazione assunto dalla vittima poiché la sua totale inerzia non dimostra la condotta collaborativa che sottintenderebbe il consenso all’atto sessuale.

È, infatti, pacifico che, nei casi di aggressione sessuale, la parte che soggiace ad un tale comportamento possa, proprio in ragione della violenza subita, manifestare con uno stato d’animo paralizzante qualsiasi espressione genuina di volontà.

La Cassazione ha, quindi, affrontato, ancora una volta, il delicato tema del consenso nell’ambito del delitto di violenza sessuale poiché si tratta di un divieto non espressamente richiesto dalla fattispecie di cui all’art. 609-bis C.P., sebbene ritenuto essenziale ad escludere la punibilità dell’atto sessuale.

Si ritiene, inoltre, che tale decisione scaturisca dall’elaborazione giurisprudenziale degli ultimi anni, che, in un’ottica di tutela effettiva dell’autodeterminazione sessuale, è giunta all’affermazione in tali casi del principio del necessario “consenso affermativo”, come tale ribadito anche dalla Dottrina (v.Pellini in Giurisprudenza Pena le, Aprile 2025).

L’introduzione di tale principio riveste particolare rilevanza sull’oggetto del dolo e dell’errore sul consenso poiché se, da un lato, il requisito del consenso espresso consente di apprestare la massima tutela alla vittima, dall’altro, riducendo i contorni della fattispecie penale, si rischia di riconoscere un’eccessiva discrezionalità ai Giudici in sede di valutazione della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.

Sulla questione si discute anche in Parlamento in sede di DDL per la riforma dell’art 609-bis C.P

L’emendamento approvato dalla Commissione Giustizia della Camera prevede che l’’articolo 609-bis del C.P. .venga sostituito dal seguente:

Art. 609-bis. – (Violenza sessuale)

Chiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali ad un’altra persona senza il consenso libero e attuale di quest’ultima è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Alla stessa pena soggiace chi costringe taluno a compiere o a subire atti sessua li con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità ovvero induce taluno a compiere o a subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica o di particolare vulnerabilità della persona offesa al momento del fatto o traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Attualmente il DDL è all’esame del Senato per la definitiva approvazione. Tuttavia, va sottolineato che il disegno di legge sulla violenza sessuale, dopo un’improvvisa accelerazione in occasione dell’approvazione alla Camera (con una riformulazione, frutto di compromesso, incentrata sull’estremo della mancanza di un “consenso libero e attuale”, si trova da settimane in una inattesa fase di stallo politico e di approfondimento, al Senato, senza, peraltro, che sia venuta meno, almeno espressamente, la volontà politica di un intervento in materia (v.GL Gatta, Il Nuovo DDL per la Violenza sessuale, in Riv Sistema Penale,5 Gen 026).

L’Illustre Giurista riferisce che “Il disegno di legge si compone di un unico articolo e incide sull’art. 609 bis c.p. (Violenza sessuale) limitatamente a due soli aspetti:

a) attribuisce rilievo al primo comma, quale prima tra più fattispecie e modalità alternative della condotta sanzionate con la stessa, invariata, pena (reclusione da 6 a 12 anni), al fatto di “chiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali ad un’altra persona senza il consenso libero e attuale di quest’ultima”;

b) estende l’ipotesi della fattispecie di induzione all’ipotesi di abuso delle condizioni di “vulnerabilità” della persona offesa, che si aggiunge a quella dell’abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica.

Il nucleo della Riforma è rappresentato dal rilievo dato, per la prima volta in modo espresso nella nostra legislazione in tema di violenza sessuale, alla mancanza del consenso della Vittima all’atto sessuale.

Attorno a questo punto è scaturito un acceso dibattito, che ha interessato l’opinione pubblica e ha ingenerato in molti – di qui anche le ragioni dello stallo politico – il timore per possibili effetti negativi per le garanzie degli imputati, conseguenti alla novità normativa dettata da esigenze di adeguamento della attuale disciplina alla mutata percezione sociale della “violenza sessuale” e ai modelli internazionali di riferimento”.

Tra questi, va annoverata la Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa, che dal 2011 prevede un obbligo di incriminazione delle condotte realizzate in assenza di consenso, non ancora attuato dal nostro legislatore, come innanzi ricordato.

Secondo il Prof Gatta si tratta di una ragione, tra le altre, che rende opportuno un intervento del Parlamento per riaffermare la forza e i limiti del principio di legalità, adeguando la fattispecie ai mutati valori della società in ordine al concetto di violenza sessuale e alla sfera degli atti sessuali illeciti e precisando, se possibile, aspetti della disciplina che richiedono precisazioni.

Pertanto, secondo il Prof Gatta, ” Sono sei gli aspetti meritevoli di riflessione.

  1. l’attribuzione di rilievo penale agli atti sessuali “senza il consenso libero e attuale”;

  2. la questione della definizione del consenso e della valutazione della sua assenza;

  3. i profili relativi alla prova dell’assenza del consenso e all’errore su di esso;

  4. l’inedita attribuzione di rilevanza penale agli atti commessi approfittando delle condizioni di “vulnerabilità” della persona offesa;

  5. il concetto omnicomprensivo di “atti sessuali”;

  6. il trattamento sanzionatorio della nuova ipotesi di violenza sessuale introdotta dal d.d.l.

A tanto aggiungasi che la sentenza della Consulta in commento imporrà un corretto coordinamento della norma censurata di legittimità con i contenuti della Riforma in atto e con i principi elaborati dalla Giusriprudenza innanzi indicati.

Allegato:

Corte Costituzionale sentenza 202 2025

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