La Corte d’Appello di Messina, con sentenza n. 372/2025, ha accolto l’appello proposto da una dipendente dell’ASP di Messina, dichiarando l’illegittimità della sospensione dal servizio disposta per inosservanza dell'obbligo vaccinale anti-COVID durante il periodo di congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001.
| Venerdi 16 Gennaio 2026 |
La pronuncia si pone in controtendenza rispetto all’orientamento maggioritario della giurisprudenza amministrativa e di legittimità, affermando che l’obbligo vaccinale presuppone l’attualità dell'esercizio della prestazione lavorativa e non può operare nei confronti di chi si trovi in regime di sospensione continuativa del rapporto per assistenza a familiare disabile.
SOMMARIO:
1-Introduzione. – 2. Il caso di specie e la decisione di primo grado. – 3. La riforma in appello: l'interpretazione restrittiva dell'obbligo vaccinale. – 4. Il contrasto con l'orientamento prevalente della giurisprudenza. – 5. Conclusioni.
1. Introduzione.
La questione dell'applicabilità dell'obbligo vaccinale anti-COVID ai dipendenti in congedo straordinario per assistenza a familiari disabili ha rappresentato uno dei nodi interpretativi più controversi della normativa emergenziale.
L’art. 4 -ter del D.L. $$/2021, introdotto dal D.L. 172/2021, ha esteso l'obbligo vaccinale a tutto il personale operante nelle strutture sanitarie “a qualsiasi titolo”, senza distinguere tra modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. La sentenza in commento si inserisce in questo dibattito con una pronuncia che valorizza il dato letterale della norma e la tutela costituzionale del diritto all'assistenza del disabile.
2. Il caso di specie e la decisione di primo grado.
La sig.ra R.L., collaboratrice amministrativa dell'ASP di Messina, aveva ottenuto il 20 gennaio 2022 l’autorizzazione al congedo straordinario per assistere il fratello disabile, con decorrenza dal 7 gennaio 2022 al 30 giugno 2022. Tuttavia, con nota del 12 gennaio 2022, l'Azienda aveva accertato l’inosservanza dell'obbligo vaccinale, disponendo la sospensione dal servizio. Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con sentenza n. 939/2024, aveva rigettato il ricorso, ritenendo che l’obbligo vaccinale trovasse applicazione “anche nei confronti dei dipendenti in congedo”, in quanto il legislatore aveva inteso riferire il precetto “a categorie professionali predeterminate, a prescindere dalle concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa o dalla temporanea assenza dal servizio”.
3. La riforma in appello: l’interpretazione restrittiva dell’obbligo vaccinale.
La Corte d'Appello di Messina ha riformato integralmente la sentenza di primo grado, accogliendo l’appello della lavoratrice. Il ragionamento della Corte si articola su due pilastri fondamentali.
In primo luogo, i giudici messinesi hanno evidenziato che l’art. 4-ter del D.L. 44/2021 si riferisce espressamente al personale “che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa” nelle strutture sanitarie. Come osservato dalla Corte, “è palese, anche sulla base della sola interpretazione letterale, la stretta correlazione fra obbligo vaccinale e attualità dell'esercizio della professione”. Anche l'art. 4, comma 1, del medesimo decreto, nella sua formulazione originaria e in quella modificata, riferisce l’obbligo vaccinale ai sanitari “che svolgano attività lavorativa” nelle strutture sanitarie, precisando che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative”.
In secondo luogo, la Corte ha valorizzato la ratio della normativa emergenziale, che era quella di “tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni”, impedendo il contagio tra operatori non vaccinati e soggetti fragili. Come affermato nella motivazione, “non appare revocabile in dubbio che la R., in regime continuativo di sospensione della prestazione lavorativa, non avrebbe costituito, per effetto della mancata vaccinazione, alcun rischio per la salute e le condizioni di sicurezza del luogo di lavoro, quantomeno in relazione a tutto il periodo di durata del congedo”.
La Corte ha quindi concluso che l’obbligo vaccinale, nell'impianto normativo, “era strettamente correlato all'esercizio attuale e concreto dell'attività lavorativa e, pertanto, se ne deve scrutare l'obbligatorietà in tutti i casi di sospensione della prestazione professionale”.
4. Il contrasto con l’orientamento prevalente della giurisprudenza.
La pronuncia della Corte d'Appello di Messina si pone in netto contrasto con l’orientamento maggioritario consolidatosi sia nella giurisprudenza amministrativa che in quella di legittimità. Il Consiglio di Stato con sentenza 8329/2023, ha affermato che “la violazione dell’obbligo vaccinale introdotto dall'art. 4-ter, d.l. n. 172 del 2021 è ancorata al solo dato, astratto e generale, dell’appartenenza dell'interessato alla categoria selezionata dal Legislatore, senza che assuma alcun rilievo il dato oggettivo dell’assenza del dipendente dal luogo di lavoro”.
Tale orientamento è stato ribadito dalla Cassazione civile, Sezione Lavoro, con sentenza n. 1888/2025, che ha statuito la prevalenza della sospensione per inadempimento dell’obbligo vaccinale su altre cause di sospensione del rapporto, ivi compreso il congedo retribuito per assistenza a familiare disabile. La giurisprudenza prevalente ha valorizzato le esigenze di semplificazione e automaticità nell'individuazione dei destinatari dell'obbligo, ritenendo che “solo l’adozione di un sistema per categorie già predeterminate consentiva di rimettere l’attività di accertamento e monitoraggio agli ordini professionali competenti e ai datori di lavoro”, evitando "un insostenibile aggravio di costo e di personale" nella fase emergenziale. Inoltre, come evidenziato dal Consiglio di Stato, le ragioni dell’estensione dell'obbligo anche ai lavoratori in congedo si ravvisano “sia nella transitorietà della condizione del lavoratore, destinato comunque a rientrare in servizio una volta venuta meno la causa del congedo, sia nell'esigenza di presidiare l'effettività dell'obbligo, arginando ogni possibile condotta elusiva”.
Tuttavia, la Corte d'Appello di Messina ha ritenuto non calzanti tali argomentazioni rispetto al caso del congedo straordinario per assistenza al disabile, che si caratterizza per la continuità e la durata significativa della sospensione (nel caso di specie, sei mesi). Come osservato dai giudici messinesi, “ben avrebbe potuto l'Azienda riattivare la procedura per l'imposizione dell'obbligo alla cessazione del periodo di sospensione”.
5. Conclusioni.
La sentenza della Corte d'Appello di Messina rappresenta una voce isolata ma significativa nel panorama giurisprudenziale in materia di obbligo vaccinale. La pronuncia valorizza il dato letterale della norma, che ancora l’obbligo allo “svolgimento” dell’attività lavorativa, e la ratio della tutela della salute pubblica, che presuppone un rischio concreto di contagio nell’ambiente di lavoro.
In tal senso, la sospensione continuativa della prestazione per congedo straordinario escluderebbe sia l’elemento letterale (lo svolgimento dell’attività) sia quello teleologico (il rischio di contagio). La decisione si allinea all’orientamento minoritario espresso dal Tribunale di Milano (sent. 21 dicembre 2021, r.g. 9071/2021) e dal Tribunale di Torino (sent. n. 2081/2024), che hanno escluso l’applicabilità dell’obbligo vaccinale ai lavoratori in regime di sospensione piena e continuativa della prestazione, tutelando altresì il diritto naturale del lavoratore a sottrarsi ad un obbligo vaccinale il quale presenta, ancor più oggi e recentemente dei dubbi, avvalorati da studi scientifici, di valenza, efficacia e sicurezza.
Tuttavia, il contrasto con la giurisprudenza prevalente, consolidatasi anche a livello di legittimità, rende probabile che la questione possa essere nuovamente sottoposta all'attenzione della Corte di Cassazione, chiamata a dirimere il contrasto interpretativo sulla portata applicativa dell'obbligo vaccinale nei confronti dei lavoratori in congedo straordinario.
In ogni caso, la pronuncia ha il merito di richiamare l’attenzione sulla necessità di un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme emergenziali, che tenga conto del bilanciamento tra la tutela della salute pubblica e i diritti fondamentali del lavoratore, tra cui il diritto all'assistenza del familiare disabile, costituzionalmente garantito dall’art. 33 della L. 104/1992 e dall’art.42 del D.Lgs. 151/2001.