La Cassazione ha definitivamente chiarito che l’azione diretta del terzo trasportato costituisce uno strumento di tutela rafforzata, indipendente dall’accertamento delle responsabilità nella causazione del sinistro, con l’unico limite del caso fortuito, inteso in senso stretto come fattore estraneo alla circolazione stradale.
Venerdi 3 Ottobre 2025 |
Il caso concreto Una donna trasportata su un’autovettura Fiat Grande Punto rimaneva coinvolta in uno scontro con una Volkswagen Passat con targa straniera. La passeggera, dopo aver riportato lesioni, agiva direttamente contro l’assicurazione Groupama, del veicolo su cui viaggiava, ai sensi dell’art. 141 del Codice delle Assicurazioni. Tanto il Giudice di Pace, in primo grado, quanto il Tribunale di Roma, in appello, respingevano la domanda, sostenendo che l’azione si sarebbe dovuta promuovere contro l’Ufficio Centrale Italiano (UCI) e il proprietario dell’auto con targa straniera, considerata l’esclusiva responsabilità del conducente di quest’ultima nel sinistro. La danneggiata ricorreva quindi in Cassazione.
I principi di diritto affermati La Suprema Corte ha accolto il ricorso, chiarendo definitivamente alcuni aspetti cruciali dell’azione diretta prevista dall’art. 141 del Codice delle Assicurazioni.
“Irrilevanza” dell’individuazione della responsabilità. Il principio cardine stabilito dalla sentenza è che l’azione diretta del terzo trasportato può essere esercitata indipendentemente dall’accertamento delle responsabilità nel sinistro. Come precisato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 35318/2022, la finalità della norma è impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro.
Il contrasto giurisprudenziale originario e la sua risoluzione. Il § 3 della sentenza affronta una questione di fondamentale importanza nell’evoluzione giurisprudenziale dell’azione diretta del terzo trasportato, chiarendo definitivamente il contrasto interpretativo che si era creato in seno alla Terza Sezione civile della Suprema Corte sulla nozione di “caso fortuito” ex art. 141 del Codice delle Assicurazioni. Il contrasto aveva origine da due orientamenti diametralmente opposti emersi nella giurisprudenza della Cassazione civile: -) il primo orientamento era rappresentato dalla sentenza n. 4147 del 13 febbraio 2019, che aveva adottato un’interpretazione restrittiva dell’art. 141, sostenendo che nel concetto di “caso fortuito” dovesse essere ricompresa anche “la condotta colposa del terzo con conseguente inammissibilità dell’azione diretta del terzo trasportato”. Secondo questo orientamento, l’azione diretta postulava necessariamente “l’accertamento della corresponsabilità” del vettore, dovendosi riferire la “salvezza del caso fortuito” non solo alle cause naturali, ma anche alla condotta umana del conducente di altro veicolo coinvolto; -) il secondo orientamento, in aperto contrasto con il precedente, era stato espresso dalla sentenza n. 17963 del 23 giugno 2021, che aveva sostenuto la tesi opposta, e cioè che il caso fortuito “deve logicamente essere nozione distinta dalla condotta colposa del conducente dell’altro veicolo coinvolto, e deve pertanto coincidere con i fattori naturali ed i fattori umani estranei alla circolazione di altro veicolo”.
L’intervento risolutivo delle Sezioni Unite (sentenza n. 35318 del 30 novembre 2022) evidenzia che la chiave interpretativa risiede nella necessità di coordinare l’incipit del comma 1 (“Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito”) con il successivo inciso (“a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”). Una lettura coordinata di questi due elementi normativi porta inevitabilmente a escludere che il legislatore abbia inteso includere nella nozione di caso fortuito la condotta colposa dell’altro conducente. Le Sezioni Unite hanno chiarito che la finalità della norma è “impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro”. Questa finalità risulterebbe vanificata se si ammettesse che l’esclusiva responsabilità del conducente del veicolo antagonista possa integrare il caso fortuito esimente. La corretta (coordinata) lettura della norma evidenzia che l’accertamento concernente la colpa dei conducenti, è riservato alla fase di rivalsa e non può pertanto essere recuperato nell’ambito della salvezza del caso fortuito.
La definizione definitiva di caso fortuito: Le Sezioni Unite hanno quindi stabilito che, nella cornice del giudizio configurato dall’art. 141 del Codice delle Assicurazioni, il caso fortuito che vale ad esimere l’assicuratore del vettore dal risarcimento in favore del trasportato è “nozione distinta dalla condotta colposa del conducente dell’altro veicolo coinvolto e deve intendersi circoscritto alle cause naturali e ai danni causati da condotte umane indipendenti dalla circolazione di altri veicoli”.
Irrilevanza della nazionalità del veicolo coinvolto. La sentenza conferma che l’applicazione dell’art. 141 non è ostacolata dal coinvolgimento di un veicolo immatricolato all’estero. La normativa, di derivazione comunitaria, “assegna una garanzia diretta alle vittime dei sinistri stradali in un’ottica di tutela sociale che fa traslare il ‘rischio di causa’ dal terzo trasportato, vittima del sinistro, sulla compagnia assicuratrice del trasportante”.
Il principio “vulneratus ante omnia reficiendus”. Particolarmente significativo è il richiamo espresso che la Corte fa al principio latino “vulneratus ante omnia reficiendus”, che costituisce il fondamento teorico dell’intera disciplina. La Cassazione sottolinea come il terzo trasportato, considerato soggetto debole, sia legittimato ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo su cui viaggia “sulla base del principio vulneratus ante omnia reficiendus, e della semplice allegazione e dimostrazione del fatto storico del trasporto e del danno verificatosi a suo carico durante il trasporto, e non anche della responsabilità dei protagonisti”.
Ratio costituzionale della disciplina. La sentenza evidenzia come l’orientamento interpretativo accolto abbia “una indubbia matrice costituzionale”, in quanto evita l’effetto discriminatorio che si determinerebbe per il terzo trasportato a seconda della situazione in cui versi la compagnia assicuratrice del responsabile. Questo approccio garantisce al trasportato “un’adeguata e paritaria tutela in ogni situazione”, impedendo disparità di trattamento basate su circostanze estranee alla sua volontà.
Onere probatorio semplificato. Un aspetto di particolare rilevanza pratica riguarda l’onere probatorio posto a carico del terzo trasportato. La Corte ribadisce che questi “deve provare di avere subito un danno a seguito del sinistro ma non anche le concrete modalità dell’incidente allo scopo di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti, trattandosi di accertamento irrilevante ai fini di cui all’art. 141”.
Tutela sociale e trasferimento del rischio. La sentenza inquadra l’art. 141 in un’ottica di tutela sociale più ampia, evidenziando come la norma operi un trasferimento del “rischio di causa” dal terzo trasportato, vittima del sinistro, sulla compagnia assicuratrice del trasportante. Questo meccanismo garantisce una protezione effettiva al soggetto più debole del rapporto, evitando che questi debba sopportare le conseguenze di complesse valutazioni sulla dinamica dell’incidente e sulla ripartizione delle responsabilità.
L’impatto sulla giurisprudenza successiva. Questa interpretazione delle Sezioni Unite ha trovato immediata applicazione nella giurisprudenza di merito e di legittimità successiva. La sentenza n. 25033/2025 richiama espressamente questo principio, confermando che “la finalità della norma è quella di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro”.
Implicazioni pratiche. La decisione ha importanti ricadute pratiche per la gestione dei sinistri stradali. I terzi trasportati potranno d’ora in avanti agire con maggiore sicurezza direttamente contro l’assicurazione del veicolo su cui viaggiavano, senza dover attendere l’esito di accertamenti sulla responsabilità e senza che rilevi la presenza di veicoli stranieri nel sinistro. La risoluzione di questo contrasto rappresenta quindi un momento di particolare rilevanza nell’evoluzione del diritto della responsabilità civile automobilistica, avendo chiarito definitivamente che l’azione diretta del terzo trasportato costituisce uno strumento di tutela rafforzata che prescinde dall’accertamento delle responsabilità nella causazione del sinistro, salvo il solo limite del caso fortuito inteso in senso stretto come fattore estraneo alla circolazione stradale.
La massima. In materia di responsabilità civile da circolazione stradale, il terzo trasportato può agire direttamente contro l’assicurazione del veicolo sul quale viaggiava ai sensi dell’art. 141 del Codice delle Assicurazioni, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro e indipendentemente dal coinvolgimento di veicoli immatricolati all’estero. L’azione diretta può essere esercitata sulla base del principio “vulneratus ante omnia reficiendus”, salvo il solo limite del caso fortuito, inteso come incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione, risultando invece irrilevante la condotta colposa dell’altro conducente. La finalità della norma è impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro.