Terzo trasportato: azione diretta ex art. 141 anche se l’altro veicolo è estero

Terzo trasportato: azione diretta ex art. 141 anche se l’altro veicolo è estero

La Corte di Cassazione nel'ordinanza n. 25033/2025 ribadisce che il passeggero (terzo trasportato) può chiedere direttamente il risarcimento all’assicurazione del veicolo su cui viaggiava, senza attendere l’accertamento delle colpe tra i conducenti, anche se nello scontro è coinvolto un veicolo immatricolato all’estero.

Martedi 23 Settembre 2025

Il caso: Tizia, trasportata sull’auto guidata da Caio e assicurata con Alfa Assicurazioni, rimaneva coinvolta in un sinistro a causa di uno scontro con l'autovettura Volkswagen Passat, di proprietà e condotta da Mevio, assicurato presso una compagnia di assicurazione straniera.

Pertanto Tizia, che aveva riportato lesioni refertate dal Pronto Soccorso dell'Ospedale e si era sottoposta a ulteriori controlli specialistici e strumentali, compresa la visita presso il fiduciario della Alfa Assicurazione, agiva nei confronti di quest'ultima ai sensi dell'art. 141 cod. ass.

Il Giudice di Pace sull'eccezione della compagnia convenuta di difetto di legittimazione passiva, sul rilievo che l'art. 141 cod. ass. possa trovare applicazione solo rispetto a veicoli con targa italiana, rigettava la domanda; Il Tribunale di Roma, investito dall'appello avanzato da Tizia, confermava la sentenza impugnata, gravandola delle spese del grado; per il Tribunale l'azione si sarebbe dovuta esperire nei confronti dell'UCI, ai sensi dell'art. 126 cod. ass., in ragione dell'esclusiva responsabilità nel sinistro del conducente dell'autovettura assicurata all'estero.

Tizia ricorre in Cassazione, che, nell'accogliere il ricorso, chiarisce che:

a) il terzo trasportato, che si avvalga, ai sensi dell'art. 141 d.leg. 7 settembre 2005 n. 209, dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, deve provare di avere subito un danno a seguito di quest'ultimo ma non anche le concrete modalità dell'incidente allo scopo di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti, trattandosi di accertamento irrilevante ai fini di cui all'art. 141;

b) l'azione ex art. 141 cod. ass., salvo il limite del caso fortuito, prescinde dall'accertamento della responsabilità dei conducenti degli autoveicoli coinvolti, poiché la finalità della norma è quella di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro;

c) all'applicazione della norma, inoltre, non osta la circostanza che nel sinistro sia rimasto coinvolto un autoveicolo immatricolato all'estero, atteso che l'art. 141 del D.Lgs. n. 209 del 2005, di derivazione comunitaria, assegna una garanzia diretta alle vittime dei sinistri stradali in un'ottica di tutela sociale che fa traslare il "rischio di causa" dal terzo trasportato, vittima del sinistro, sulla compagnia assicuratrice del trasportante.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 25033 2025

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