Mancato utilizzo delle cinture di sicurezza: solo colpa del trasportato?

A cura della Redazione.
Mancato utilizzo delle cinture di sicurezza: solo colpa del trasportato?

Con la sentenza n. 26723 del 4 ottobre 2025 la Corte di Cassazione ha ribadito il principio per cui il conducente è tenuto a controllare, prima di iniziare o proseguire la marcia, che il trasportato abbia indossato la cintura di sicurezza.

Giovedi 9 Ottobre 2025

Il caso: Mevia conveniva avanti al Tribunale di Milano gli eredi di Tizio per sentirli condannare al risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza del sinistro stradale nel quale era rimasta coinvolta

in qualità di trasportata, sul sedile posteriore dell'autoveicolo condotto da Tizio di proprietà di Caio.

Deduceva che l’incidente era avvenuto a causa della condotta imprudente del conducente, il quale, procedendo ad alta velocità, aveva perso il controllo del mezzo, che quindi fuoriusciva dalla sede stradale e, dopo essersi ribaltato, andava a finire in un fossato; nel sinistro, che cagionava il decesso del conducente e del trasportato, Mevia riportava gravi lesioni.

il Tribunale di Milano accoglieva la domanda risarcitoria, con attribuzione alla danneggiata del concorso di colpa in misura dell’80%, per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.

Mevia proponeva appello, che venova rigettato dalla Corte d'Appello di Milano, che, in accoglimento dell’appello incidentale della compagnia assicurativa, riconosceva il concorso di colpa della danneggiata nella maggior misura del 90%, riducendo pertanto il quantum risarcibile.

Mevia ricorre in Cassazione, lamentando che i giudici di secondo grado avrebbero errato nell’escludere in capo al conducente dell’autoveicolo la responsabilità del mancato uso delle cinture di sicurezza da parte del trasportato, in violazione dei principi in tema di concorso di colpa e di guraduazione della responsabilità.

La Suprema Corte, nel ritenere fondata le suddette censure, evidenziano che;

a) Il concorso di colpa della vittima nella causazione del danno da essa sofferto va determinato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, comma 1, cod. civ., mediante la comparazione della colpa della vittima con quella dell'offensore e la valutazione, in via ipotetica e con giudizio controfattuale, di quale tra le due sia stata più grave in riferimento all'altra e di quale tra le due condotte colpose abbia apportato il contributo causale prevalente rispetto all'avverarsi del danno;

b) in tema di mancato uso delle cinture di sicurezza, è stato ripetutamente affermato che il conducente è tenuto a controllare, prima di iniziare o proseguire la marcia, che questa avvenga in conformità delle normali regole di prudenza e di sicurezza, esigendo che il trasportato indossi la cintura di sicurezza;

c) pertanto, l’omesso uso delle cinture di sicurezza del trasportato non è causa esclusiva del danno, ma concorrente alla condotta colposa nella conduzione del veicolo; e di detta concausa risponde, oltre al trasportato, anche il conducente;

d) i giudici di appello, nell’addebitare alla danneggiata trasportata il concorso di colpa nella misura del 90 %, hanno svolto una motivazione esclusivamente incentrata sul mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte della stessa, pertanto senza effettuare alcuna comparazione tra la condotta della danneggiata e quella del conducente e senza prendere in considerazione i summenzionati principi di diritto.

Allegato:

Cassazione civile sentenza 26723 2025

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