Con l’ordinanza n. 8665/20, pubblicata l’8 maggio 2020, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sull’individuazione del Giudice competente per le controversie avente ad oggetto le impugnazioni avverso i preavvisi di fermo amministrativo relativi a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada.
IL CASO: Nella vicenda esaminata, un motociclista impugnava, innanzi al Giudice di Pace, un provvedimento di fermo amministrativo relativo ad un motoveicolo di sua proprietà, iscritto dall’agente della riscossione ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 86, in virtù di crediti derivanti da sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada.
Il Giudice di Pace dichiarava la propria incompetenza per materia in favore del Tribunale.
Quest’ultimo, innanzi al quale era stato riassunto il giudizio, riteneva, invece, che sussistente la competenza per materia del Giudice di Pace ai sensi degli articoli 22 della legge 24/11/1981 n. 689, nonché 6 e 7 del decreto legislativo 1/9/2011 n. 150, in quanto le impugnazioni riguardavano iscrizioni per violazioni al codice della strada nonchè contestazioni in merito alla regolare notificazione dei verbali di accertamento delle infrazioni e alla regolarità del procedimento dell’ipoteca.
Pertanto, il Tribunale sollevava il conflitto negativo di competenza ai sensi dell’art. 45 del codice di procedura civile.
LA DECISIONE: I Giudici della Suprema Corte hanno dichiarato la competenza per materia del Giudice di Pace, ribadendo il principio affermato in altri arresti giurisprudenziali secondo il quale "in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, D.Lgs. n. 150 del 2011 ex art. 7, nonché prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui al citato decreto, art. 6, comma 5, lett. a) e b), per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione; gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all’impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo" (Cassazione Sez. Unite n. 10261 del 27/04/2018 conf.: Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24711 del 08/10/2018).
Il suddetto principio, hanno concluso gli Ermellini, è applicabile sia in caso di opposizione con la quale si contestano i presupposti della formazione del titolo esecutivo, quale opposizione tardiva all’ordinanza-ingiunzione - "opposizione c.d. recuperatoria", sia nel caso di opposizione con la quale si contestano i fatti impeditivi, modificativi od estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo stesso - "opposizione c.d. preventiva", nonché alle opposizioni con le quali si contesta la regolarità dello stesso procedimento di iscrizione della misura afflittiva.