Cds e opposizione al fermo amministrativo e al sollecito di pagamento: competenza

Cds e opposizione al fermo amministrativo e al sollecito di pagamento: competenza

Spetta al Giudice di Pace e non al Tribunale la competenza per le opposizioni avverso i solleciti di pagamento (a prescindere dal valore dell’importo del credito vantato dall’ente creditore) e per le opposizioni avverso i preavvisi di fermo amministrativo per sanzioni pecuniarie irrogate per violazione alle norme del codice della strada, nel caso in cui si contestano i presupposti della pretesa sanzionatoria.

Martedi 9 Ottobre 2018

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con due ordinanze (n.24091/2018 e n. 24092/2018), entrambe pubblicate il 3 ottobre scorso.

I CASI.

A) Nella vicenda esaminata con l’ordinanza n. 24091/2018, un cittadino proponeva opposizione avverso un sollecito di pagamento per un importo superiore ai cinquemila euro relativo ad iscrizioni a ruolo di una pluralità di sanzioni irrogate per violazioni al codice della strada. Il Tribunale dichiarava la propria incompetenza sostenendo che il credito era compreso nei limiti di materia-valore della competenza attribuita al Giudice di Pace. Dopo la riassunzione della causa, quest’ultimo sollevava d’ufficio il conflitto negativo di competenza ai sensi dell’articolo 45 c.p.c., sostenendo, tra l’altro, che la domanda avente ad oggetto un’azione di accertamento negativo esulava dal limite di valore di euro 5.000,00 previsto dall’articolo 7, comma 1, c.p.c per le cause relative a beni mobili.

B) La vicenda esaminata con l’ordinanza n.24092/2018 riguarda,invece, l’opposizione ex art. 615 cpc avverso l’atto di “preavviso di fermo amministrativo”, con il quale l’opponente deduceva la nullità dello stesso e della cartella di pagamento presupposta per un credito relativo a sanzioni pecuniarie irrogate per violazione delle norme del codice della strada. Il Giudice di Pace dichiarava la propria incompetenza per materia in favore del Tribunale. Il giudizio, pertanto, veniva riassunto innanzi al Tribunale il quale sollevava conflitto negativo di competenza sostenendo che la competenza funzionale era del Giudice di Pace, trattandosi di credito portato dalla cartella di pagamento relativo a sanzioni irrogate per violazioni al codice della strada, sia se l’opposizione è qualificabile come “opposizione a precetto” ex art. 615 c.p.c., sia se qualificabile (senza limite di valore) come opposizione a VAV ovvero opposizioni ad ordinanze di ingiunzione.

LE DECISIONI: In entrambe le decisioni la Corte di Cassazione ha dichiarato la competenza del Giudice di Pace, evidenziando che:

  1. come Come statuito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 10261 del 27 aprile 2018: “ in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, ex art. 7, n. 150 del 2011, nonchè prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell’art. 6, comma 5, del citato decreto, per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione; gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all’impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo”;

  2. occorre distinguere tra l’opposizione preventiva all’ esecuzione ex art. 615 c.p.c. diretta a contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata e quindi a destituire la validità o l’efficacia del titolo esecutivo stragiudiziale (per vizi o fatti impeditivi o estintivi sopravvenuti), dall’ordinaria azione di accertamento negativo del diritto di credito ed ancora dall’opposizione tardiva (recuperatoria) avverso il verbale di accertamento dell’infrazione o l’ordinanza di ingiunzione del Prefetto, diretta a contestare i fatti costitutivi dell’illecito o i presupposti di fatto per l’irrogazione della sanzione;

  3. l’opposizione “al sollecito di pagamento” in quanto diretta a contestare gli stessi presupposti della pretesa sanzionataria e dunque dei crediti fatti vale dalle diverse Amministrazioni, non è qualificabile come “opposizione alla esecuzione” (preventiva od agli atti esecutivi), dovendo piuttosto essere considerata come “opposizione c.d. recuperatoria” volta a contestare i presupposti della formazione del titolo esecutivo, e dunque come opposizione tardiva ai VAV (art. 204 bis TU n. 285/1992) ovvero alle ordinanze di ingiunzione, con la conseguenza che deve essere proposta nelle forme e con le modalità già previste dagli artt. 22 e 22 bis della legge n. 689/1981 ed attualmente disciplinate dagli articoli 6 e 7 del Dlgs n. 150/2011”.

  4. l’opposizione a preavviso di fermo amministrativo in quanto diretta a contestare non (o non soltanto) i presupposti legali cui l’articolo 86 Dpr n. 602/73 ricollega l’applicazione della misura coercitiva, ma i presupposti della stessa pretesa sanzionatoria e dunque del credito fatto valore dell’ente creditore, non è qualificabile come “opposizione alla esecuzione” (preventiva o agli atti esecutivi), dovendo piuttosto essere considerata come “opposizione cd recuperatoria” volta a contestare i presupposti della formazione del titolo esecutivo, e dunque come opposizione-tardiva all’ordinanza di ingiunzione o al verbale di accertamento della violazione al codice della strada, con la conseguenza che deve essere proposta nelle forme e con le modalità già previste dagli articoli 22 e 22 bis della legge 689/1981 ed attualmente disciplinate dagli articoli 6 e 7 del Dlgs n. 150/2011;

  5. come affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 22080 del 22/09/2017 “L’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell’omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell’opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella”.

Allegati:

Cassazione civile Sez. VI - 3 Ordinanza n. 24092 del 03/10/2018

Cassazione civile ordinanza n.24091/ 2018

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