Fatto.
Si tratta di sinistro stradale, in particolare di scontro tra veicoli provenienti da opposte direzioni di marcia, su una strada statale.
L’attore, alla guida di una Mercedes in condizioni di significativo stato di ebrezza alcolica (1,53 g/l tasso alcolemico accertato), chiedeva la condanna al risarcimento di tutti i danni materiali, e alla persona, subiti e l’accertamento della esclusiva o quantomeno responsabilità concorsuale ex art. 2054 e 2055 cc, del convenuto conducente Fiat Punto, per avere invaso l’altra corsia di marcia.
Il conducente della Mercedes promuoveva giudizio avanti il Giudice di Pace di Ferrara, che pronunciava sentenza n. 1/2017 di rigetto della domanda attorea, fondando il proprio convincimento sulla base di una CTU cinematica nella quale veniva accertato che era l’attore stesso che invadeva la semi carreggiata opposta, mentre non veniva avvisato alcun comportamento di guida colposo a carico del convenuto.
L’attore, con atto di appello, impugnava la Sentenza del Giudice di Pace n.1/2017, per i seguenti motivi:
- Vizi di illogicità, carenze e contraddittorietà delle motivazioni in relazione alla CTU cinematica.
- Vizi di illogicità: contraddittorietà e carenza di motivazione in relazione alla responsabilità relative alla causazione del sinistro.
- Violazione di Legge per mancata applicazione della norma ex art.2054 e 2055 cc;
Decisione.
Appellante totalmente soccombente.
Il Tribunale di Ferrara, quale Giudice di Appello, ha fatto suo l’orientamento prevalente della Suprema Corte, sull’interpretazione della presunzione legale di responsabilità, prevista dall’art. 2054 comma 2° cc: “spetta al danneggiato attore l’onere di fornire la prova per il superamento della presunzione di uguale colpa. Solo l’accertamento della colpa esclusiva di uno dei due conducenti e della regolare condotta di guida dell’altro libera il danneggiato attore dalla presunzione ex 2054 2° co cc”.
Nel giudizio, invece, è emersa una netta responsabilità a carico dell’attore, in primis per la incontestata guida in stato di ebrezza, che verosimilmente ha determinato lo slittamento a sinistra con l’invasione della corsia di percorrenza del convenuto.
Anche in assenza dei dati tecnici sulla base dei quali individuare le cause dello slittamento del veicolo (fatto noto), il Giudice è giunto alla declaratoria di responsabilità esclusiva dell’appellante, richiamandosi ai criteri presuntivi di cui all’ art. 2727 cc:
- da due fatti noti: 1) slittamento a sinistra 2) guida in condizioni di significativo stato di alterazione alcolica, si giunge ad una certezza di accertamento e di responsabilità.