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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide - Presidente -
Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere -
Dott. OLIVIERI Stefano - rel. Consigliere -
Dott. ROSSETTI Marco - Consigliere -
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 3910/2017 R.G., sollevato dal Tribunale di Roma con ordinanza del 07/02/2017 nel procedimento vertente tra:
M.A. contro ROMA CAPITALE, EQUITALIA SUD SPA, ed iscritto al n. 50760/2016 R.G. di quell'Ufficio;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/06/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale CARMELO CELENTANO, che chiede che la Corte di Cassazione, rinvii a nuovo ruolo richiedendo alla cancelleria del Tribunale di procedere alla rituale comunicazione alle parti dell'ordinanza od alla trasmissione della prova dell'avviso disposto dall'ordinanza, riservandosi questo Ufficio di formulare le proprie motivate conclusioni all'esito della decisione delle Sezioni Unite.
Premesso:
con ricorso avanti il Giudice di Pace di Roma, M.A. ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso l'atto di "preavviso di fermo amministrativo" trasmesso da Equitalia Sud s.p.a. deducendo la nullità dello stesso e della cartella di pagamento presupposta recante il credito vantato da Roma Capitale per sanzioni pecuniarie irrogate per violazione delle norme del Codice della strada;
il Giudice di Pace con sentenza 12.1.2016 n. 578 ha declinato la propria competenza "per materia" e la causa è stata riassunta avanti il Tribunale Ordinario di Roma con la costituzione in giudizio di tutte le parti;
- che il Tribunale di Roma con ordinanza in data 7.2.2017, ritualmente comunicata in via telematica a tutte le parti in data 10.2.2017 (come da attestazione di Cancelleria in atti), ha sollevato il conflitto negativo di competenza rilevando che, in ordine alle opposizioni avverso la cartella esattoriale relativa a riscossione di sanzioni pecuniarie irrogate per violazioni del Codice della strada, sussisteva la "competenza per materia" del Giudice di Pace, tanto se qualificabili come "opposizioni a precetto" ex art. 615 c.p.c., quanto se qualificate (senza limite di valore) come opposizioni a VAV ovvero opposizioni ad ordinanze-ingiunzioni, avuto riguardo ai criteri previsti dalla L. n. 689 del 1981, art. 22 bis, poi sostituiti dal D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 6 e 7; ...
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