La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 274/2020 ha precisato in quali casi debba essere disposto il fermo amministrativo e non la confisca allorchè il conducente in stato di ebbrezza abbia provocato un incidente.
Il caso: Il GIP del Tribunale di Nola applicava ex art. 444 c.p.p. a C.B. la pena sospesa di mesi 1 e giorni 10 di arresto, oltre alla sospensione della patente per anni 1 ed alla confisca del veicolo, per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), 2-bis e 2-sexies, cod.strada (guida in stato di ebbrezza, tasso alcolemico 1,4 g/I, con l'aggravante della provocazione dell'incidente e dell'ora notturna.
C.Bi. ricorre in Cassazione, deducendo la illegittimità delle sanzioni amministrative in considerazione del tasso alcolemico accertato, inferiore a 1,5 g/l.
Per la Corte il ricorso è parzialmente fondato, relativamente alla sanzione amministrativa della confisca:
a) la confisca del veicolo è illegittima, essendo stato accertato un tasso alcolemico inferiore a 1,5 g/1 e ricadendosi, dunque, nella previsione dell'art. 186, comma 2, lett. b, cod. strada, che non contempla tale sanzione accessoria;
b) peraltro, nel caso in cui il conducente, postosi alla guida in stato di ebbrezza, abbia provocato un incidente stradale, è prevista la confisca obbligatoria del veicolo soltanto ove risulti accertato un tasso alcolemico superiore a g/I 1,5;
c) se il predetto tasso risulta inferiore, può essere disposto unicamente il fermo amministrativo.
Cassazione penale sentenza n.274/2020