Se l'ingiunzione di pagamento è stata regolarmente e ritualmente notificata, ma non è stata opposta, non si può far valere successivamente in sede di opposizione avverso il preavviso di fermo l'omessa notifica dei verbali di contestazione delle infrazioni.
Lunedi 17 Ottobre 2022 |
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 28509/2022.
Il caso: Il Comune di Bologna notificava a Tizio un preavviso di fermo amministrativo, fondato sull’omesso pagamento, da parte del destinatario, di tre sanzioni amministrative irrogate per altrettante violazioni al codice della strada
Tizio proponeva opposizione dinanzi al Giudice di pace di Bologna avverso il suddetto preavviso di fermo amministrativo, chiedendo l’annullamento sia del preavviso di fermo, sia degli atti ad esso presupposti, vale a dire l’ingiunzione di pagamento ed i tre verbali di contestazione; a tal fine deduceva:
- di avere ritualmente ricevuto la notifica dell’ingiunzione di pagamento;
- di avere conseguentemente “chiesto in via di autotutela” al Comune di Bologna l’ostensione dei verbali di contestazione delle infrazione;
- che all’esito di tale accesso agli atti aveva verificato che i suddetti verbali non erano stati notificati.
Il Il Giudice di Pace rigettava l'opposizione; il Tribunale rigettava l'appello.
Tizio ricorre in Cassazione, sulla base della seguente motivazione: poiché la nullità di un atto amministrativo prodromico comporta la nullità di tutti gli atti amministrativi conseguenziali, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare nullo il fermo amministrativo, a causa della mancata notifica dei verbali di contestazione delle infrazioni al codice della strada.
Per la Cassazione il motivo è infondato: sul punto ricorda che:
a) la mancata previa notifica del verbale è pur sempre un vizio dell’ordinanza-ingiunzione, ed i vizi dell’ordinanza-ingiunzione debbono essere fatti valere con l’opposizione a quest’ultima;
b) chi riceve regolarmente la notifica d’una ordinanza-ingiunzione (o d’una cartella di pagamento), e non l’impugna, non potrà più far valere tali vizi in nessuna sede: né nel giudizio (di cognizione) di impugnazione del preavviso di fermo amministrativo, né nell’eventuale giudizio di opposizione all’esecuzione;
Viene quindi enunciato il seguente principio di diritto: “il preavviso di fermo amministrativo è autonomamente impugnabile, ma, ove gli atti impositivi presupposti siano diventati definitivi, essendo stati notificati e non impugnati entro i termini di legge, possono essere fatti valere solo vizi del preavviso stesso e non già censure proprie dei suddetti atti impositivi presupposti”