Spetta al Giudice di Pace, a prescindere dal valore, la competenza a decidere sulle opposizioni al preavviso di fermo amministrativo relativo al mancato pagamento di sanzioni per violazione al codice della strada. Questo è quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 10261/2018, pubblicata il 27 aprile 2018.
Mercoledi 2 Maggio 2018 |
IL CASO: La vicenda nasce dalla dichiarazione di incompetenza del Giudice di Pace di Roma in favore del Tribunale di Roma a seguito dell’opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo fondato su crediti relativi a contravvenzioni al codice della strada per l’importo di circa 16.000,00 euro promossa da un contribuente nei confronti del Comune di Roma e dell’Agente della Riscossione. Il giudizio veniva, pertanto, riassunto innanzi al Tribunale che sollevava d’ufficio il regolamento di competenza.
Secondo il Tribunale capitolino, a seguito della sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 15354/2015, il fermo amministrativo non poteva più essere considerato come atto esecutivo prodromico all’esecuzione, ma una misura afflittiva per indurre il debitore all’adempimento. Pertanto, lo stesso era impugnabile applicando le regole del rito ordinario di cognizione e nel rispetto delle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore. Trattandosi, secondo il Tribunale, di opposizione all’esecuzione non ancora iniziata la competenza spettava per materia al Giudice di Pace.
Il regolamento di competenza veniva assegnato per l’esame alla Terza Sezione Civile della Cassazione, la quale, dava atto delle incertezze esistenti tra le varie decisioni emesse in sede di legittimità dalla stessa Corte di Cassazione in ordine all’esatta qualificazione della competenza attribuita al Giudice di Pace in materia di controversie relative alle opposizione a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada e riteneva necessario un intervento chiarificatore sul punto. Pertanto, rimetteva la causa al Primo Presidente al fine di valutare l’eventuale trattazione della questione da parte delle Sezioni Unite.
LA DECISIONE: Con l’ordinanza in commento, le Sezioni Unite hanno dato atto del contrasto giurisprudenziale esistente tra le Sezioni Semplici in merito alla natura della competenza a provvedere in ordine alle opposizioni alle sanzioni amministrative emesse per violazioni al codice della strada e ritenendo fondato il regolamento di competenza, hanno statuito che appartengono alla competenza del Giudice di Pace per materia le opposizioni al preavviso di fermo amministrativo, in quanto seguono la stessa regolamentazione quanto alla competenza dell’oggetto sostanziale della domanda, rientrante quest’ultima nella competenza per materia del Giudice di Pace.
Secondo le Sezioni Unite:
Ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 150 del 2011, si può qualificare la competenza del Giudice di Pace devoluta in base ad un criterio che è prioritariamente per materia e solo in un momento logicamente successivo ed in alcune ipotesi, connotato dall’elemento del valore;
In base all’articolo 7 del decreto legislativo n. 150 del 2011 può qualificarsi competenza per materiale quella del Giudice di Pace per tutte le opposizioni a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada;
la natura giuridica della competenza del giudice di Pace ex articolo 6 del decreto legislativo 1 settembre 2011 n. 150, relativa alle controversie aventi ad oggetto opposizione a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada è competenza per materia e in alcune ipotesi con limite di valore;
la natura giuridica della competenza del giudice di pace ex articolo 7 del decreto legislativo 150/11 relativa alle controversie aventi ad oggetti opposizione al verbale di accertamento è competenza per materia;
gli stessi criteri di competenza vanno applicati all’impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo nei termini delineati da Cass. Sezioni Unite 22/07/2015, n. 15354.