Cassazione Civile Sez. I, Sentenza 14/10/2010 n. 21245.
Mercoledi 3 Novembre 2010
Di Anna Andreani.
I provvedimenti temporanei ed urgenti contenenti le statuizioni di carattere economico adottati dal Presidente del Tribunale in sede di divorzio non si aggiungono ma bensì si sostituiscono a quelli disposti in sede di separazione, ancorchè ancora in vigore, in virtù del potere che la legge attibuisce al giuidce del divorzio di incidere sui rapporti patrimoniali in favore del coniuge più debole, ricorrendone i presupposti.
Cassazione Civile Sez.I, Sentenza 15/07/2010 n. 16612.
Lunedi 1 Novembre 2010
Di Anna Andreani.
La mancata impugnazione del capo della sentenza relativo al riconoscimento giudiziale di paternità non esclude la possibilità di impugnare quello relativo all'obbligo di mantenimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon la sentenza impugnata la Corte d'appello di Lecce, nel ribadire che P. B. è figlia naturale di V. C. , ha tuttavia rigettato, in riforma della decisione di primo grado, la domanda proposta dalla stessa P. B. per il riconoscimento di un assegno di mantenimento a carico del padre. …
Cass. civ. Sez. I, Sent.enza 15/07/2010, n. 16612.
Sabato 2 Ottobre 2010
Di Anna Andreani.
Lo precisa la sentenza 16612/10, emessa dalla prima sezione civile della Cassazione che conferma un orientamento ormai uniforme e consolidato in tema di obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento dei figli, anche maggiorenni, senza alcuna distinzione tra figli, legittimi e naturali. Tuttavia, il figlio che raggiunge la maggiore età, deve comunque dimostrare di essere privo incolpevolmente dei mezzi di sussistenza. Di conseguenza, recita la sentenza,…
Cass. Civ. Sez. I, sentenza del 25/06/2010 n. 15333.
Lunedi 6 Settembre 2010
Di Anna Andreani.
In materia di separazione personale, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento è legittimo tenere in considerazione il pagamento da parte del marito dell'intera rata del mutuo della casa coniugale, acquistata in regime di comunione e adibita ad abitazione della moglie. …
Ennesimo attacco all'avvocatura: ormai da diversi anni vi è il tentativo sistematico di ridurre l'ambito di operatività degli avvocati.
Giovedi 8 Luglio 2010
Di Anna Andreani.
Ecco la presa di posizione dell'OUA.
Nei giorni scorsi, secondo quanto riportato dai giornali, nel corso di una riunione del Consiglio Nazionale del Notariato il ministro della Giustizia, Angelino Alfano, ha lanciato la proposta di assegnare nuove competenze ai notai in materia di separazioni coniugali.
Per Maurizio de Tilla, presidente dell'Organismo Unitario dell'avvocatura (Oua) è grave che…
Sentenza n. 12045 del 17 maggio 2010 - Responsabilità Patrimoniale - Azione Revocatoria Ordinaria.
Martedi 6 Luglio 2010
Di Anna Andreani.
Ove in sede di separazione personale sia stato attribuito ad uno dei coniugi, tenendo conto dell'interesse dei figli, il diritto personale di godimento sulla casa familiare, la successiva costituzione per donazione, in favore dello stesso coniuge affidatario, del diritto di usufrutto vita natural durante sul medesimo immobile, compiuta dall'altro coniuge, costituisce atto avente funzione dispositiva e contenuto patrimoniale, soggetto ad azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ.
In caso di trascrizione tardiva del matrimonio religioso, per volontà dei coniugi, lo stato vedovile di uno o di entrambi i coniugi cessa, retroattivamente, a far data dalla celebrazione del matrimonio e, per l'effetto, viene meno, con la stessa decorrenza, anche il diritto del coniuge superstite alla pensione di reversibilità del coniuge defunto a causa di sopravvenuto matrimonio.
In relazione a beni oggetto di confisca ai sensi dell'art. 2-ter della legge n. 575 del 1965, il regime della comunione legale di cui all'art. 177, primo comma, lettera a), cod. civ. , non si applica, salvo che il coniuge dimostri di aver contribuito all'acquisto con proprie disponibilità frutto di attività lecite.
Il principio della presunzione di buona fede di cui all'art. 1147 cod. civ. ha portata generale; pertanto chi agisce, con l'azione di petizione, per la rivendicazione dei beni ereditari - previo annullamento del testamento in base al quale è stato chiamato all'eredità il possessore di buona fede - non può pretendere da quest'ultimo il risarcimento dei danni, ma soltanto i frutti indebitamente percepiti, nei limiti fissati dall'art. 1148 cod. civ.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSOIl ricorso concerne la nullità ex art. 591 c. c. dei testamenti pubblici formati in…
Famiglia – separazione dei coniugi - giudicato della relativa sentenza - condizione dell'azione della domanda di scioglimento della comunione legale dei beni - configurabilita' - conseguenze.
La Corte, mutando il proprio precedente indirizzo, ha ritenuto che il passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale (o di omologa di quella consensuale) non è condizione di procedibilità della domanda giudiziaria di scioglimento della comunione legale e relativa divisione dei beni, ma condizione dell'azione; di conseguenza, è sufficiente che tale condizione sussista al momento della pronuncia. …
Corte Costituzionale, ordinanza n. 310 del 20 novembre 2009.
Domenica 7 Marzo 2010
Di Anna Andreani.
Fino a tale pronuncia in effetti si registravano orientamenti diversi in ordine alla predetta questione, con la conseguenza che in alcuni Tribunali per i minorenni i cancellieri si rifiutavano di apporre la formula esecutiva sui decreti emessi dal Tribunale, sull'assunto che l'art. 474 comma 2 n. 1 non li annovera espressamente tra i provvedimenti a cui deve essere riconosciuta l'efficacia di titolo esecutivo. …
Ordinanza in materia di mantenimento dei figli naturali.
Domenica 7 Marzo 2010
Di Anna Andreani.
ORDINANZA N. 310 ANNO 2009REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOLA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,ha pronunciato la seguenteORDINANZA…
Corte di Cassazione Sezione 1 Civile Ordinanza del 15 gennaio 2010, n. 553.
Martedi 2 Febbraio 2010
Di Anna Andreani.
Per la revisione dell'assegno di divorzio, non è accoglibile la richiesta dell'ex coniuge di un assegno divorzile, a cui aveva rinunciato nel corso del giudizio di divorzio, assumendo un miglioramento reddituale dell'altro coniuge, allorchè tale incremento economico sia la conseguenza naturale e prevedibile della crescita lavorativa e professionale dello stesso e non sia imputabile a situazioni sopravvenute ex novo…
In caso di separazione dei coniugi o di divorzio l'assegno di mantenimento per il figlio costituisce un credito del genitore in favore del quale è stato disposto, con la conseguenza che il figlio divenuto maggiorenne, se pure ha diritto a chiedere l'attribuzione diretta dell'assegno con la procedura di cui all'art. 9 L. 898/70, non si può automaticamente sostituire al genitore beneficiario dell'assegno – nel caso di specie, alla madre – nell'esperire quelle azioni volte alla tutela del diritto di credito, che rimane in capo al genitore beneficiario in via esclusiva.
TRIBUNALE DI MASSA REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOII Tribunale di Massa, in composizione monocratica, nella persona del dott. Paolo Puzone, ha pronunciato all'odierna udienza . . . . . . . . . . . . . . . . . ai sensi dell'arte 281 sexies c. p. c. , la seguenteSENTENZA…
La recentissima sentenza della Corte di Cassazione n. 12982/09 ha confermato e ribadito un principio di diritto già enunciato dalla stessa Corte nel 2001, con la sentenza n. 4202 del 23 marzo: in essa si stabilisce sostanzialmente che se nel giudizio con il quale sia stata chiesta la cessazione degli effetti civili di un matrimonio concordatario venga accertata la spettanza, ad una delle parti, dell'assegno di divorzio, ed una volta che su di essa si sia formato il giudicato, la relativa statuizione si rende intangibile ai sensi dell'art. 2909 cod. civ. anche nel caso in cui successivamente ad essa sopravvenga la delibazione di una sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio. …
Una sentenza che ribadisce quanto stabilito da Cass. Civ. n. 4202 del 23 marzo 2001 e ripreso successivamente anche da Cass. Civ. n. 12982/2009.
Corte d'Appello Napoli, 11-05-2007 (decr. ) - M. B. c. P.
Una volta formatosi il giudicato sulla sentenza del Tribunale civile che attribuisce il diritto all'assegno divorzile, il sopravvenire della dichiarazione di nullità del matrimonio da parte del Tribunale Ecclesiastico non può determinare il venir meno del diritto alla percezione dell'assegno de quo. Il coniuge che non abbia fatto valere nel corso del giudizio di divorzio il vizio, che affettava il vincolo matrimoniale, non può, dunque, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, far valere la nullità del matrimonio in seguito dichiarata dai Tribunali Ecclesiastici e delibata in Italia, quale causa sopravvenuta di modifica delle statuizioni di carattere patrimoniale della sentenza di divorzio. Resta tuttavia utile la delibazione della sentenza ecclesiastica poiché, incidendo su di uno status, è destinata per propria natura a spiegare effetti su di una serie di rapporti o situazioni soggettive, che non necessariamente sono toccate dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio (elide in radice lo stato di coniugato; elide in radice, ex tunc, i rapporti di affinità; per il caso di matrimonio contratto in violazione del divieto di cui all'art. 86 c. c. , elide ex tunc lo stato di bigamia). Il rapporto tra sentenza di divorzio e successiva sentenza di nullità delibata in Italia va inteso in termini di adattamento, nel senso che la seconda potrà inserirsi nei soli spazi per i quali non entri in conflitto con l'altra decisione ormai intangibile.
Svolgimento del processo
Letti gli atti ed udito il relatore, premesso che:
La breve durata del matrimonio è elemento che influisce sulla quantificazione dell’assegno divorzile ma non sul diritto a percepirlo.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 24 Aprile 2001 il sig. A. F. chiedeva che il Tribunale di Bologna dichiarasse la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato il omissis con M. F. , allegando la mancata consumazione, ex art. 3, secondo comma, lettera F) della legge 1 Dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio).
Assumeva altresì non esservi i presupposti per la concessione dell'assegno divorzile, data l'autosufficienza economica di entrambi; e in subordine chiedeva dichiararsi la separazione con addebito alla moglie, che si era negata a qualsiasi rapporto intimo, allontanandosi di casa dopo appena una settimana dalla celebrazione del matrimonio, senza mai occuparsi della gestione familiare.
Costituitasi ritualmente, la convenuta eccepiva la consumazione del…
Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - giudiziale - con addebito - relazione di un coniuge con estranei - causa di addebitabilità - condizioni - effettività dell'adulterio - necessità - esclusione.
La relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'art. 151 cod. civ. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge.
Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Effetti - Provvedimenti per i figli - Affidamento dei figli - Affidamento condiviso - Deroghe - Motivazione - Necessità - Requisiti - Conflittualità tra i coniugi - Rilevanza - Esclusione.
In tema di separazione personale dei coniugi, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto.
FATTO E DIRITTO
1. P. G. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Napoli in data 11 aprile 2007, confermativa di quella del Tribunale che, nel pronunciarne la separazione personale dal coniugo R. A. , con addebito esclusivo ad esso P. , ha affidato il figlio e assegnato la casa coniugale alla moglie e posto, altresì, a suo carico un assegno mensile di mantenimento di Euro 750,00 in favore della R. e di Euro 1. 200,00 per il figlio.