Nell' ordinanza n. 6208 del 18/03/2014 la Corte di Cassazione esamina il caso di una donna, separata dal marito, che propone ricorso ex art. 710 cpc per ottenere dal tribunale l'autorizzazione a trasferire la propria residenza in altra città, recando con sé anche i figli minori - affidati ad entrambi i genitori e collocati presso di lei - trasferimento al quale il padre dei minori si oppone.
Il giudice di primo grado respinge la richiesta, mentre in sede di reclamo la Corte di Appello, in riforma del provvedimento impugnato, nell'accogliere l'istanza della donna, conclude per la liceità del trasferimento, che “non si pone in contrasto con l'interesse dei minori a mantenere un rapporto significativo e continuativo con l'altro genitore, attraverso una più coerente articolazione del diritto di visita, attesa la vicinanza e la facilità di spostamento”.
La Corte di Appello motiva la propria decisione richiamando anche il dettato costituzionale: in particolare si sottolinea che la scelta della residenza da parte del genitore collocatario costituisce l'esercizio di un diritto inviolabile di libertà garantito dall'art. 16 Cost., rispetto al quale l'altro genitore non può opporre altre ragioni che non siano direttamente collegate all'interesse della prole, come nel caso di un evidente ostacolo all'esercizio del proprio diritto di visita.
Nel caso di specie tale ostacolo non sussiste, in quanto la vicinanza tra le due residenze consente una rimodulazionedel diritto di visita del padre, prevedendo una maggiore frequentazione con i figli nel fine settimana.
Il genitore non collocatario propone ricorso per Cassazione, adducendo, tra l'altro, la violazione dell'art. 155 quater c.c. E dell'art. 8 CEDU.
La Suprema Corte conferma il provvedimento del giudice di appello, ritenendo che “ il parametro costituito dall'art. 155 quater c.c., u.c., ai sensi del quale "nel caso in cui uno dei due coniugi cambi residenza o il domicilio, l'altro può chiedere se il mutamento interferisce con l'affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati", risulta rispettato anche in correlazione con i parametri costituzionali e CEDU, in quanto il mutamento di residenza non è illecito perché realizzato dal genitore collocatario e la vicinanza dei luoghi non interferisce con il regime di visita, come evidenziato dalla stessa corte territoriale.