Lunedi 21 Aprile 2014 |
Adeguamento Istat
L’aumento ISTAT dei diritti di copia è previsto ogni 3 anni, secondo quanto stabilito dall’art. 274 del DPR 115/2002.
Tale aumento si applica alle tabelle di cui agli allegati 6 e 7 del citato DPR, relative ai diritti di copia in formato cartaceo ed elettronico nell'ambito del processo civile, tabelle che sono state aggiornate sulla base di una rivalutazione del 4% dal DM 10/03/2014 e che entreranno in vigore a partire dal 3 maggio 2014.
Stesso aumento per il diritto di certificato di cui alle lett. a) e b) dell'art. 273 del DPR 115 che passa dai precedenti euro 3,54 agli attuali 3,68.
Ricordiamo inoltre che, oltre all'adeguamento Istat, è sempre in vigore l’ aumento del 50% su tutti gli importi indicati nelle tabelle 6 e 7 (v. articolo pubblicato), secondo quanto stabilito dall’art. 4, comma 5 del DL 193/2009 convertito con modificazioni nella L. 24/2010.
Documenti in formato elettronico
Per quanto riguarda le copie di documenti “informatici” per i quali è possibile predeterminare il numero di pagine, l’art. 4 del DL 193/09 stabilisce che “i diritti di copia rilasciata in formato elettronico di atti esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario sono determinati, in ragione del numero delle pagine memorizzate, nella misura precedentemente fissata per le copie cartacee”.
In un primo momento, interpretando il termine “precedentemente” come riferito all’entrata in vigore del DL 193, si era ipotizzato che le tariffe per le copie in formato elettronico dovessero mantenere il valore precedente all’aumento del 2009.
Successivamente però è prevalsa l'interpretazione secondo la quale il legislatore abbia semplicemente inteso escludere le copie elettroniche dall'aumento del 50%, copie che mantengono quindi il valore delle tabelle 6 e 7 con il relativo adeguamento Istat, e pertanto sono stati adeguati anche gli importi per il formato elettronico.
Supporti informatici e audiovisivi
Ove non sia possibile predeterminare il numero di pagine del materiale fornito su supporto elettronico si applicano gli importi indicati in questa tabella.
E’ appena il caso di evidenziare comunque che la tabella, pur essendo aggiornata negli importi, non prende in considerazione i supporti informatici di uso comune, come ad esempio DVD, Pen-Drive USB oppure schede SD (nella tabella si menziona ancora il floppy-disk da 1,44 Mb non più in uso da diversi anni).
Si può presumere quindi che per tutti i supporti di ultima generazione debba valere la tariffa, piuttosto consistente, prevista per il CD-ROM, ma tuttavia è auspicabile da parte del Ministero un chiarimento in proposito.
Ci auguriamo inoltre che l’introduzione del “processo telematico” favorisca la diffusione di soluzioni tecnologiche che portino ad un graduale superamento delle copie cartacee nonché dei supporti informatici sopra citati, a vantaggio di tecnologie alternative quali ad esempio il download dei documenti processuali direttamente dal proprio computer con conseguente riduzione di tempi e costi.
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NOTA: l'applicazione è stata aggiornata con i nuovi importi in vigore dal 3 maggio 2014.
Di seguito il testo del decreto
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 10 marzo 2014
Adeguamento degli importi del diritto di copia e di certificato, ai sensi dell'articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002. (GU Serie Generale n.91 del 18-4-2014)
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
del Ministero dell'economia e delle finanze
Visto l'art. 274 (1) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che prevede l'adeguamento degli importi del diritto di copia e del diritto di certificato ogni tre anni «in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze»;
Visti gli articoli 267, 268 e 269 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02 che disciplinano gli importi del diritto di copia e l'art. 273 dello stesso decreto che disciplina il diritto di certificato;
Visti gli importi previsti per il diritto di copia di cui alle tabelle contenute negli allegati n. 6, n. 7 e n. 8 al decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02;
Visto l'importo del diritto di certificato indicato dalle lett. a) e b) dell'art. 273 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02;
Viste le disposizioni introdotte con l'art. 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24;
Ritenuto che l'adeguamento del diritto di copia va condotto sugli importi stabiliti con le suddette tabelle;
Considerato che per il triennio 1° luglio 2002-30 giugno 2005 ed il triennio 1° luglio 2005-30 giugno 2008 gli importi previsti per il diritto di copia e di certificato sono stati adeguati (con D.M. in data 8 gennaio 2009) alla variazione accertata dall'ISTAT nei periodi di riferimento ai sensi del predetto art. 274 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02;
Ritenuto di dover adeguare gli importi previsti per il diritto di copia e di certificato per il periodo relativo al triennio 1° luglio 2008-30 giugno 2011;
Rilevato che nel periodo relativo al triennio considerato, dai dati accertati dall'Istituto Nazionale di Statistica, è stata rilevata una variazione in aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pari al 4%;
Decreta:
Art. 1
L'importo di euro 3,54 previsto per il diritto di certificato dalle lett. a) e b) dell'art. 273 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02, così come adeguato con decreto dell'8 gennaio 2009, è aggiornato in euro 3,68.
Gli importi stabiliti nelle tabelle contenute negli allegati n. 6, n. 7 e n. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02, così come adeguati con decreto dell'8 gennaio 2009, sono aggiornati come di seguito indicato.
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
Roma, 10 marzo 2014
Il capo Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
Matone
Il Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze
Franco
(1) ART. 274 (L) DPR 115/2002 Adeguamento periodico degli importi
1. La misura degli importi del diritto di copia e del diritto di certificato e' adeguata ogni tre anni, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.