Come è noto, ai sensi dell’art. 12 del decreto legge n. 132/2014, convertito in legge, con modifiche, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, è riconosciuta ai coniugi la possibilità di concludere innanzi al sindaco del comune di residenza di uno di loro e del comune presso cui risulta iscritto o trascritto l’atto di matrimonio un accordo di separazione personale o, nei casi di cui all’art. 3, primo comma, numero 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Non è possibile procedere con il suddetto accordo innanzi al Sindaco, in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti. L’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale.
Che succede se i coniugi che hanno acquistato un immobile ad uso abitativo usufruendo delle agevolazioni fiscali c.d. prima casa, dopo aver sottoscritto innanzi al Sindaco un accordo di separazione consensuale provvedono a cedere a terzi il suddetto immobile senza acquistare entro un anno dalla cessione una nuova abitazione? Decadono dalle suddette agevolazioni?
La questione è stata esaminata dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 80 del 27 febbraio 2020 all’istanza di interpello ad essa formulata da un contribuente.
IL CASO: Un signore rivolgeva all’Agenzia delle Entrate istanza di interpello rappresentando di aver acquistato, unitamente alla moglie, un immobile ad uso abitativo beneficiando delle agevolazioni fiscali c.d. “prima casa” e di essersi separato consensualmente dal coniuge sottoscrivendo un accordo di separazione davanti all’ufficiale dello stato civile.
Rappresentava, altresì, di aver ceduto a terzi, successivamente alla sottoscrizione del suddetto accordo, l’immobile e di non essere nelle condizioni di procedere all’acquisto di una nuova abitazione entro un anno dalla cessione.
Sulla scorta di quanto rappresentato, chiedeva all’Agenzia delle Entrate se la suddetta cessione, concordata consensualmente con il coniuge senza l’omologazione dell’accordo da parte di un Giudice comportasse o meno la decadenza dalle agevolazioni fiscali prima casa.
LA RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’Agenzia delle Entrate, dopo aver premesso che le suddette “agevolazioni” sono disciplinate dalla Nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (TUR), ha fornito risposta negativa all’interpello del contribuente, evidenziando che:
1. in linea generale, la decadenza dalle agevolazioni fiscali c.d. “prima casa” si configura tutte le volte in cui nel quinquennio dall’acquisto si provvede al trasferimento dell’immobile e non si procede, entro l'anno dalla cessione all'acquisto di un nuovo immobile da destinare ad abitazione principale;
2. ai sensi dell'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898;
3. nell’alveo delle agevolazioni sono ricompresi tutti gli atti, documenti e provvedimenti che i coniugi pongono in essere nell'intento di regolare i rapporti giuridici ed economici relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso (cfr. circolare n. 18/E del 29 maggio 2013);
4. la Corte di Cassazione, con l'ordinanza 21 settembre 2017, n. 22023, ha ribadito che, con le agevolazioni in argomento, il legislatore ha inteso favorire "gli atti e le convenzioni che i coniugi, nel momento della crisi matrimoniale, pongono in essere nell'intento di regolare sotto il controllo del giudice i loro rapporti patrimoniali";
5. con la risoluzione n. 80 del 9 settembre 2019, l'Agenzia delle entrate, aderendo alla tesi espressa dalla Cassazione nella sentenza del 21 marzo 2019, n. 7966, ha ritenuto che in linea con la ratio dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, la cessione a terzi di un immobile oggetto di agevolazione 'prima casa' in virtù di clausole contenute in un accordo di separazione omologato dal giudice, finalizzato alla risoluzione della crisi coniugale, non comporta la decadenza dal relativo beneficio.
Relativamente al caso sottoposto dal contribuente con l’interpello, secondo l’Agenzia delle Entrate, occorre esaminare l’istituto della separazione consensuale sottoscritta tramite accordo concluso innanzi al sindaco, quale ufficiale di stato civile, prevista dall’articolo12 del decreto legge n. 132 del 2014.
La suddetta disposizione, prevede, tra l’altro, che nell’accordo siano vietati patti aventi ad oggetto trasferimenti di natura patrimoniale. Pertanto, le eventuali pattuizioni aventi ad oggetto trasferimenti patrimoniali non possono essere considerarti parte integrante della procedura di separazione consensuale svoltasi innanzi all’ufficiale dello stato civile.
Di conseguenza, secondo l’Agenzia delle Entrate, in questi casi non può trovare applicazione la disposizione agevolativa di cui all'art. 19, la cui ratio, è quella di favorire gli atti e le convenzioni "che i coniugi, nel momento della crisi matrimoniale, pongono in essere nell'intento di regolare, sotto il controllo del giudice, i loro rapporti patrimoniali conseguenti alla separazione o divorzio".
Quindi, in altri termini, nel caso di cessioni di immobili in adempimento di accordi di separazione consensuale sottoscritti innanzi all’ufficiale dello stato civile i coniugi decadono dalle agevolazioni fiscali c.d. “prima casa”, mentre non si configura nessuna decadenza, in presenza di cessioni di immobili in virtù di accordi di separazione omologati dal Giudice.