Niente addebito della separazione in caso di allontanamento dalla casa coniugale

Cassazione Civile Sezione VI – Ordinanza n. 648 del 15.01.2020.
Avv. Domenico Affaticato.
Niente addebito della separazione in caso di allontanamento dalla casa coniugale

La pronuncia in commento offre una risposta concreta ad una delle domande che moltissimi coniugi, in procinto di separarsi, rivolgono al proprio Avvocato; in particolare “Ma se vado via di casa rischio l’addebito per abbandono del tetto coniugale?”.

Martedi 23 Giugno 2020

La risposta a tale domanda non è istantanea e né tanto meno scontata in quanto necessita di un’analisi della normativa vigente; in particolare dell’art. 143 c.c. “Diritto e doveri reciproci dei coniugi”, il quale prevede espressamente che con il matrimonio i coniugi hanno l’obbligo di abitare sotto lo stesso tetto, c.d. coabitazione.

Tale norma, tuttavia, non può non essere letta in combinato disposto con altri articoli presenti nel nostro codice civile e cioè con l’art. 45 c.c. il quale dispone che i coniugi hanno il proprio domicilio nel luogo in cui hanno stabilito la sede principale dei propri affari o interessi, nonché con l’art. 144 c.c. il quale, invece, prevede che “I coniugi concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza familiare secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.”.

Dalla lettura degli articoli in commento deriva chiaramente che la coabitazione costituisce un elemento sicuramente importante nella vita matrimoniale ma tuttavia non essenziale in quanto i coniugi, per esigenze personali e lavorative, ben potrebbero vivere separati per alcuni periodi.

Ed infatti la violazione del suddetto obbligo non giustifica l’addebito della separazione nel caso in cui l’abbandono della casa coniugale sia stato causato dal comportamento dell’altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile (Cass. Civ. Sentenza n. 25966 del 15.12.2016; Cass. Civ. Sentenza n. 19328 del 29.09.2015; Cass. Civ. Sentenza n. 10719 dell’8.05.2013).

Tale orientamento è confermato anche dall’Ordinanza n. 648 del 15.01.2020, oggetto del presente lavoro, con la quale la Corte ha ribadito che l’allontanamento dalla casa coniugale giustifica l’addebito della separazione, onerando tuttavia il coniuge che ha violato il suddetto obbligo, al fine di non incappare nella tagliola dell’addebito, di fornire la prova della sussistenza di una giusta causa tale non rendere più tollerabile la coabitazione.

Ed infatti, nella pronuncia in commento la Corte ha ritenuto giustificato l’abbandono della casa coniugale, ritenendo corretto il ragionamento della Corte di Appello che ha escluso l’addebito della separazione in capo alla moglie che aveva abbandonato il tetto familiare, in quanto la causa della rottura della vita familiare era da attribuire all’assenza di rapporti intimi, alle accese discussioni con le famiglie di origine, all’esclusione della moglie dalla gestione delle entrate familiari, all’occultamento dell’avvenuto pensionamento del marito, nonché al ritardo con il quale il marito si era messo alla ricerca della moglie ed infine al consenso da lui prestato affinché la moglie potesse ritirare i propri effetti personali.

Alla luce della normativa analizzata e della Giurisprudenza citata, pertanto, il giustificato allontanamento dalla casa coniugale non comporta, in nessun caso, una pronuncia di addebito della separazione in capo al coniuge che ha posto in essere tale condotta.

Allegati:

Cassazione civile ordinanza n.648/2020

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