Con l’ordinanza n. 11858/2020, pubblicata il 18 giugno 2020, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito all’ammissibilità o meno, nei procedimenti civili, dell’istituto del patrocino a spese dello stato anche nel caso in cui la parte può stare in giudizio personalmente senza l’obbligo dell’assistenza tecnica di un difensore.
IL CASO: Nella vertenza esaminata, un avvocato depositava per conto di un soggetto ammesso al patrocinino a spese dello stato istanza di ammissione al passivo nell’ambito di una procedura fallimentare. Al termine dell’incarico, il legale chiedeva al Tribunale la liquidazione delle proprie spettanze.
L’istanza veniva rigettata dal Tribunale, il quale riteneva non liquidabile nessuna somma in quanto per la domanda di ammissione al passivo non è richiesta l’assistenza tecnica da parte di un avvocato. Avverso il decreto di rigetto il legale proponeva opposizione che veniva accolta. Pertanto, la vicenda giungeva all’esame della Corte di Cassazione a seguito del ricorso promosso dal Ministero della Giustizia.
LA DECISIONE: La Cassazione ha ritenuto il motivo del ricorso infondato e nel rigettarlo ha osservato che
1. secondo quando disposto dagli artt. 74 e 75 del d.P.R. n. 115/2002, il patrocinio a spese dello Stato è assicurato in ogni procedimento civile, ivi inclusa la volontaria giurisdizione, ed anche quando l’assistenza tecnica del difensore non è prevista dalla legge come obbligatoria, in quanto l’istituto copre ogni esigenza di accesso alla tutela giurisdizionale, sia quando questa tutela coinvolge necessariamente l’opera di un avvocato, sia quando la parte non abbiente, pur potendo stare in giudizio personalmente, richieda la nomina di un difensore, al fine di essere consigliata nel miglior modo sull’esistenza e sulla consistenza dei propri diritti, ritenendo di non essere in grado di operare da sé;
2. l’applicabilità della disciplina del patrocinio a spese dello Stato in ogni procedimento civile, pure di volontaria giurisdizione e anche quando l’assistenza tecnica del difensore non è prevista dalla legge come obbligatoria, appare coerente con la finalità dell’istituto che, in adempimento del disposto di cui all’art. 24, 3° co., Cost., è volto ad assicurare alle persone non abbienti l’accesso alla tutela offerta dalla giurisdizione in modo pieno e consapevole e in posizione di parità con quanti dispongono dei mezzi necessari.