Il CNF in data 20 aprile ha elaborato delle linee guida per i procedimenti in materia di diritto di famiglia nella fase di emergenza Coronavirus, partendo dal presupposto che “la vita di relazione delle persone nell’ambito dei rapporti endofamiliari non può restare sospesa per mesi, sia con riferimento a coloro i quali già abbiano definito il nuovo assetto dei loro rapporti che, a maggior ragione, per coloro i quali non siano stati in grado di definire un accordo e dunque necessitino di provvedimenti che definiscano e risolvano convivenze divenute intollerabili”.
In considerazione del fatto che tutti i procedimenti in materia di famiglia sono intrinsecamente connotati da urgenza di provvedere o, quantomeno, di non doversi ulteriormente dilazionare nel tempo, il CNF propone, sommariamente, quanto segue:
A) Procedimenti di natura consensuale:
1) Fino alla cessazione della fase emergenziale è ammesso il deposito esclusivamente telematico di ricorsi per separazione consensuale, divorzio congiunto, ricorso congiunto ex art. 337 bis c.c., ricorso congiunto ex art. 710 c.p.c. e ricorso congiunto ex art. 337 quinques c.c.
2) Nelle ipotesi di separazione consensuale, divorzio congiunto, ricorso congiunto ex art. 337 bis c.c., ricorso congiunto ex art. 710 c.p.c. e ricorso congiunto ex art. 337 quinques c.c., i difensori potranno convenire sulla scelta della c.d. trattazione scritta: in tal caso i difensori, anche alla luce della giurisprudenza della Cassazione (Cass. 7.01.2008, n. 34) che ha affermato la non indispensabilità del tentativo di conciliazione ogni volta che non se ne ravvisi la necessità, “per la volontà manifestata dalla parte non comparsa di non opporsi alla richiesta di separazione”, almeno ventiquattro ore prima della c.d. udienza virtuale, dovranno trasmettere per via telematica al Presidente una dichiarazione sottoscritta dalle parti (e loro trasmessa, anche via posta ordinaria o via mail, in quest’ultimo caso scannerizzata) nella quale ognuna dichiara con atto separato:
- di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all’udienza;
- di essere stata resa edotta della possibilità di procedere all’alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente;
- di non volersi conciliarsi (solo in caso di separazione e divorzio);
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso;
3) seguirà quindi l’omologa (nel caso di separazione), la sentenza (nel caso di divorzio congiunto) o il decreto collegiale (nelle altre ipotesi), previa trasmissione telematica per il parere al PM.
B) Procedimenti di natura contenziosa :
1) La previsione normativa che in queste udienze le parti siano sentite personalmente e che sia tentata la conciliazione comporta che la scelta di celebrazione dell’udienza tramite collegamento da remoto possa trovare giustificazione, previa comunicazione della disponibilità dei difensori delle parti, che si impegnano a comunicarla al Tribunale laddove ritengano che detta modalità sia compatibile con le esigenze della difesa;
2) Il ricorso a questa modalità non potrà avvenire, secondo il prudente apprezzamento del magistrato, nei casi in cui la trattazione con udienza ordinaria si imponga per l’esigenza di valutare in modo più attento, per le coppie con figli di minore età, il profilo delle capacità genitoriali, soprattutto in presenza di problematiche personali eventualmente allegate da controparte o emergenti dagli atti; l’emergenza di tali ipotesi potrà essere segnalata dai difensori;
3) Il Presidente, laddove lo ritenga, potrà convocare separatamente ricorrente e resistente attraverso collegamenti separati ovvero in orari differenti per ascoltarli; in quest’ultima ipotesi, convocherà poi ad un terzo orario l’udienza con la presenza di tutte le parti.
4) Il verbale della trattazione congiunta verrà sottoposto alle parti ed ai rispettivi legali attraverso la modalità “condividi schermo” prevista dalla piattaforma telematica utilizzata e ciò corrisponderà alla sottoscrizione dello stesso.
Seguono le modalità operative per:
- l'invito e convocazione delle parti all'udienza da remoto
- lo svolgimento dell'udienza da remoto
- ricorsi ex art. 710 cpc, contenziosi, ricorsi ex art. 9, Legge n. 898/70 divorzi contenziosi, ricorsi ex art. 337 bis e quinquies c.c. contenziosi
- ricalendarizzazione delle udienze fissate nel periodo di sospensione
- negoziazioni assistite