Decreto ingiuntivo e tentativo di conciliazione nelle liti tra compagnie telefoniche e utenti.

Decreto ingiuntivo e tentativo di conciliazione nelle liti tra compagnie telefoniche e utenti.

Con la sentenza n. 8240/2020, pubblicata il 28 aprile 2020, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate in merito all’obbligatorietà o meno, nelle controversie tra utenti e compagnie telefoniche, di esperire il preventivo tentativo di conciliazione anche quando si agisce con il ricorso per decreto ingiuntivo e non con l’azione ordinaria.

Lunedi 11 Maggio 2020

IL CASO: La vicenda nasce dal decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto da una compagnia telefonica nei confronti di un società avente ad oggetto la richiesta di pagamento di somme per la fornitura di servizi di telecomunicazione mobile.

Il decreto ingiuntivo veniva opposto e l’opposizione veniva accolta dal Tribunale che dichiarava improcedibile la domanda di pagamento azionata dalla compagnia telefonica, non avendo quest’ultima esperito preventivamente il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalla L. n. 294 del 1997, art. 1, comma 11 e dalla Delib. dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 182/02/CONS.

La sentenza di primo grado veniva confermata dalla Corte di Appello in sede di gravame interposto dalla compagnia telefonica la quale osservava che nelle controversie tra compagnie telefoniche e utente la richiesta del decreto ingiuntivo senza aver esperito il tentativo di conciliazione darebbe origina ad una ingiustificata violazione del principio di uguaglianza.

La vertenza veniva, pertanto, sottoposta all’esame della Cassazione, a seguito del ricorso promosso dalla compagnia telefonica, rimasta soccombente in entrambi i gradi di giudizio, la quale deduceva, tra l’altro:

a) la violazione e comunque la male interpretazione da parte dei giudici di merito dell’art. 1, comma 11 della legge n. 249 del 1997, ritenendo l’obbligatorietà, a pena di improcedibilità, del preventivo tentativo di conciliazione anche con riferimento al procedimento monitorio.

b) la violazione in generale del principio di gerarchia delle fonti (fissato dall'art. 1 preleggi), ritenendo che gli artt. 3 e 4 del regolamento AGCOM 182/02/CONS (norma secondaria), nell'includere il procedimento monitorio tra quelli in relazione ai quali è necessario il preventivo esperimento del tentativo di conciliazione, fossero prevalenti sulla norma primaria (costituita dalla L. n. 249 del 1997, art. 1, comma 11).

LA DECISIONE: Con la sentenza in commento, le Sezioni Unite dopo aver evidenziato che la struttura del procedimento di ingiunzione, a contraddittorio differito, non è compatibile con il previo esperimento di un tentativo obbligatorio di conciliazione, che presuppone la possibilità di apertura di una fase dialogica tra le parti, ha ritenuto fondato il motivo del ricorso promosso dalla compagnia telefonica e lo accolto con rinvio alla Corte di Appello in diversa composizione, affermando il seguente principio di diritto: "In tema di controversie tra le società erogatrici dei servizi di telecomunicazioni e gli utenti, non è soggetto all'obbligo di esperire il preventivo tentativo di conciliazione, previsto dalla L. n. 249 del 1997, art. 1, comma 11, chi intenda richiedere un provvedimento monitorio, essendo il preventivo tentativo di conciliazione strutturalmente incompatibile con i procedimenti privi di contraddittorio o a contraddittorio differito".

Allegato:

Cassazione civile sentenza n.8240/2020

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