Fondo di garanzia e covid-19: accordo tra ABI e le associazioni di consumatori

Fondo di garanzia e covid-19: accordo tra ABI e le associazioni di consumatori
Lunedi 11 Maggio 2020

Le misure attuate dallo Stato per sostenere ed aiutare imprese e famiglie successivamente alla grave crisi economica determinata dall’emergenza pandemica COVID - 19 oggettivamente non sono molte e, nell’attuale condizione, non resta che prendere atto di quelle che possono offrire un aiuto concreto.

Nello specifico il riferimento è al c.d. Fondo Gasparrini il cui accesso all’inizio dell’emergenza sanitaria era stato destinato ad una cerchia ristretta di persone: questo fondo di solidarietà permetteva ad un limitato gruppo di soggetti di chiedere ed ottenere la sospensione del pagamento del mutuo erogato dalla banca laddove fosse riferito all’acquisto della prima casa.

L’art. 26 D.L. n. 9/2020  - Estensione del fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto delle prima casa - prevede l’estensione dei fondo nel caso di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni;

Successivamente con l’art. 54 D.L. n. 18/2020 - Attuazione del Fondo di solidarietà mutui “prima casa”, c.d. “Fondo Gasparrini -  si definiscono le modalità attuative per l’accesso al fondo ed il suo funzionamento tale che l’ammissione si estende a lavoratori autonomi e liberi professionisti ed ex art. 12 D.L. n.23/2020 - Fondo di solidarietà mutui prima casa - c.d. Fondo Gasparrini - anche laddove i mutui dagli stessi sottoscritti fossero in ammortamento da meno di un anno.

La percezione dello stato di crisi attuale delle famiglie italiane ha determinato l’apertura di un tavolo di confronto tra l’ABI - Associazione Bancaria Italiana e le associazioni dei consumatori.

Ne è risultato un accordo siglato a Roma il 21 aprile 2020 che ha modificato i contenuti di questo fondo di solidarietà ampliandone l’operatività.

E' importante sottolineare che le banche non possono fare ostruzionismo o rifiutare l’accesso al fondo se il richiedente è in possesso dei requisiti di ammissione ma possono offrire modalità e soluzioni equivalenti o migliorative sia in merito alla sospensione dei pagamenti che in ordine ai criteri di accesso al fondo.

L’accesso è ora consentito anche alle famiglie che hanno finanziamenti chirografari, a rimborso rateale, mutui garantiti da immobili per finalità diverse dall’acquisto della prima casa o connessi all’acquisto prima casa ma che non presentano le caratteristiche per un tradizionale accesso al “Fondo Gasparrini”.

Dall’accordo siglato deriva che:

- Il termine per la presentazione delle domande di accesso al fondo è il 30/06/2020;

- E’ ora possibile chiedere la sospensione del pagamento relativo alla quota capitale di :

a) prestiti chirografari  (quindi non garantiti da garanzia reale ) e rimborsi rateali erogati prima del 31/01/2020;

b) mutui garantiti da ipoteche su immobili non di lusso erogati prima del 31/1/2020 a persone fisiche per :

  1. ristrutturazione degli stessi immobili ipotecati;

  2. liquidità o acquisto di beni immobili non destinati ad abitazione principale;

  3. immobili che non rientrano nel c.d. “Fondo Gasparrini”;

  4. mutui che pur connessi all’acquisto della prima casa non hanno caratteristiche idonee all’accesso al c.d. “Fondo Gasparrini”

c) finanziamenti;

 Sono esclusi i :

- finanziamenti classificati crediti deteriorati o che hanno rate impagate al 31/01/2020;

- finanziamenti per cui sia intervenuta la risoluzione del contratto o la decadenza dal beneficio del termine;

- finanziamenti che fruiscono di agevolazioni pubbliche quali garanzie e contributi in conto interessi;

- finanziamenti per i quali sia stata stipulata un’assicurazione a copertura del rischio che copra le rate oggetto di sospensione;

- crediti verso la cessione del quinto dello stipendio o pensione o delegazione di pagamento;

- avvio di procedure esecutive sull’immobile ipotecato da parte di soggetti terzi;

Il testo  dell’accordo ABI  - associazioni di consumatori circa l’accesso al fondo prevede:

1. La sospensione del pagamento della quota capitale per un tempo massimo di n. 12 mesi che può avvenire in unica soluzione o frazionata nel tempo. In ogni caso la somma dei tempi di sospensione non deve superare i n. 12 mesi.

2. La quota degli interessi relativi al debito residuo, calcolato al momento della sospensione, viene invece rimborsata alle scadenze originariamente pattuite.

3. Laddove i soggetti abbiano già fruito di sospensione del finanziamento per iniziativa di legge od altro, è comunque possibile richiedere la sospensione purché il richiedente sia in regola con i pagamenti previsti dal piano di ammortamento.

4. Nella sospensione rientrano anche eventuali rate scadute e non pagate dopo la data del 31/01/2020.

5. Non sono applicabili interessi di mora o costi di commissioni relativamente al periodo di sospensione con unica eccezione nel momento in cui l’intestatario del mutuo e/o finanziamento non adempia il pagamento della quota interessi nei tempi concordati all’apertura del rapporto.

6. Le clausole pattizie originarie relative a risoluzione e/o decadenza dal beneficio del termine mantengono la loro validità anche nel periodo di sospensione.

7. Il piano di ammortamento  del rapporto di mutuo o finanziamento riprende col termine del periodo di sospensione o con la richiesta di riavvio da parte del cliente che può essere avanzata anche durante il periodo di sospensione.

La domanda di accesso al fondo può essere avanzata dall’intestatario del rapporto interessato successivamente a:

a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato;

b) cessazione del rapporto di lavoro di agenzia, rappresentanza commerciale, di collaborazione;

c) sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario lavorativo per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi;

d) morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza;

e) riduzione del fatturato per lavoratori autonomi e liberi professionisti, in almeno uno dei trimestri successivi al 21/02/2020, in misura superiore al 33%  rispetto a quanto fatturato nell’ultimo trimestre 2019, quale conseguenza della chiusura o restrizione dell’attività lavorativa in ossequio alle disposizioni adottate dalle autorità per l’emergenza COVID-19.

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