La responsabilità del datore di lavoro in tema di infortuni mortali.

La responsabilità del datore di lavoro in tema di infortuni mortali.
Giovedi 11 Febbraio 2021

Il datore di lavoro è responsabile della morte del proprio dipendente se non adempie specifici obblighi in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il datore di lavoro è responsabile della morte del proprio dipendente, qualora rimanga inadempiente a specifici obblighi in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro previsti dal D.lgs. n. 81 del 2008 e già enunciati dalla normativa previgente (vedi in particolare il D.lgs. n. 626 del 1994, artt. 21 e 22).

Infatti, in forza del corpus normativo citato, il datore di lavoro:

- è tenuto a fornire a ciascun lavoratore un’adeguata informazione “sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia” (cfr. artt. 18, comma 1, lett. l e 36, comma 2, lett. a, del D.lgs. n. 81 del 2008);

- deve attivarsi, “affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione adeguata in rapporto alla sicurezza relativamente: a) alle condizioni di impiego delle attrezzature; b) alle situazioni anormali prevedibili” (cfr. art. 73, comma 1, del D.lgs. n. 81 del 2008);

- “provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature” (cfr. art. 73, comma 2, del D.lgs. n. 81 del 2008);

- deve “richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione” (cfr. art. 18, comma 1, lett. f del D.lgs. n. 81 del 2008).

La violazione della suddetta normativa, e in particolare dei doveri di informazione e formazione, fa sì che il lavoratore non sia adeguatamente informato in ordine alle modalità di utilizzo degli strumenti di lavoro e non abbia pertanto una piena consapevolezza dei seri rischi a cui si espone.

In un caso trattato recentemente dal Tribunale di Napoli, era emerso che il datore di lavoro non avesse approntato alcuna misura di vigilanza in ordine all’operato dei propri dipendenti, e per il Giudice partenopeo anche tale omissione rappresentava sintomo di una negligenza in rapporto causale con il tragico evento mortale poi verificatosi.

Si trattava, quindi, di violazione in diretta connessione causale con le modalità attraverso cui si era poi verificato l’infortunio, perché appariva probabile che il lavoratore non avrebbe mai potuto assumere un comportamento potenzialmente pericoloso, se fosse stato pienamente informato sui rischi ad esso connessi.

D’altro canto, secondo l’orientamento del Tribunale di Napoli, non era sufficiente che nel caso specifico il caposquadra avesse avvisato il lavoratore di non ripetere più il comportamento scorretto, ma era necessaria, a fini preventivi, una completa e adeguata informazione in ordine ai rischi a cui quel comportamento esponeva il dipendente, nonché l’adozione di efficaci misure, anche disciplinari, volte a reprimere la prassi pericolosa.

Rispetto a tale ultima omissione, inoltre, il datore di lavoro, non aveva neanche allegato di aver posto in essere un’organizzazione aziendale in grado di controllare l’effettivo rispetto, da parte dei dipendenti, della normativa sulla sicurezza e di intervenire in modo adeguato per reprimere le abitudini pericolose.

Dunque, la condotta della società datrice di lavoro è stata considerata senza dubbio colposa ed integrante un fatto illecito ex art. 2043 cod. civ..

Secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, richiamata puntualmente dal Tribunale campano, «in tema di infortuni sul lavoro e di cd. rischio elettivo, premesso che la “ratio” di ogni normativa antinfortunistica è quella di prevenire le condizioni di rischio insite negli ambienti di lavoro e nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia degli stessi lavoratori, destinatari della tutela, la responsabilità esclusiva del lavoratore sussiste soltanto ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, cosi da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere. In assenza di tale contegno, l'eventuale coefficiente colposo del lavoratore nel determinare l'evento è irrilevante sia sotto il profilo causale che sotto quello dell'entità del risarcimento dovuto» (cfr. la recentissima Cass., sez. lav., n. 798 del 2017).

Per configurare il c.d. rischio elettivo è necessario il simultaneo concorso dei seguenti elementi:

a) presenza di un atto volontario ed arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle finalità produttive;

b) direzione di tale atto alla soddisfazione di impulsi meramente personali;

c) mancanza di nesso di derivazione con lo svolgimento dell'attività lavorativa (cfr. Cass. n. 21113 del 2009).

Il comportamento posto in essere dal lavoratore, dunque, non può essere considerato abnorme ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, qualora posto in essere al fine di eseguire la prestazione lavorativa e per ragioni non estranee alle finalità produttive dell’impresa.

L’affermazione secondo cui l’eventuale concorso di colpa del lavoratore nella determinazione del danno non esonera, né totalmente né parzialmente, il datore dalla responsabilità si giustifica tenendo conto della specifica finalità delle norme dettate in materia di infortuni sul lavoro, che hanno lo scopo di proteggere il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da sé stesso ossia da quelle condotte che pone in essere con negligenza, imperizia e imprudenza (cfr. Cass. n. 28205 del 2011).

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