Infortuni sul lavoro: quando è responsabile il solo datore di lavoro nonostante l'imprudenza del lavoratore

Infortuni sul lavoro: quando è responsabile il solo datore di lavoro nonostante l'imprudenza del lavoratore

Decisione: Sentenza n. 30679/2019 Cassazione Civile - Sezione L

Martedi 10 Dicembre 2019

Principio: In materia di infortuni sul lavoro, al di fuori dei casi di rischio elettivo, nei quali la responsabilità datoriale è esclusa, qualora ricorrano comportamenti colposi del lavoratore, trova applicazione l'art. 1227, co. 1, c.c.; tuttavia la condotta incauta del lavoratore non comporta concorso idoneo a ridurre la misura del risarcimento ogni qual volta la violazione di un obbligo di prevenzione da parte del datore di lavoro sia giuridicamente da considerare come munita di incidenza esclusiva rispetto alla determinazione dell'evento dannoso, il che in particolare avviene quando l'infortunio si sia realizzato per l'osservanza di specifici ordini o disposizioni datoriali che impongano colpevolmente al lavoratore di affrontare il rischio o quando l'infortunio scaturisca dall'avere il datore di lavoro integralmente impostato la lavorazione sulla base di disposizioni illegali e gravemente contrarie ad ogni regola di prudenza o infine quando vi sia inadempimento datoriale rispetto all'adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili ex ante ed idonee ad impedire, nonostante l'imprudenza del lavoratore, il verificarsi dell'evento dannoso.

Osservazioni.

La pronuncia della Suprema Corte ha affermato due principi, il primo dei quali - in estrema sintesi - chiarisce che pur trovando applicazione l'art. 1227 c.c., la condotta incauta del lavoratore non comporta concorso idoneo a ridurre la misura del risarcimento se la violazione di un obbligo di prevenzione da parte del datore di lavoro abbia incidenza esclusiva rispetto alla determinazione dell'evento dannoso.

Giurisprudenza rilevante.

Cass. 27127/2013

Cass. 4656/2011

Disposizioni rilevanti.

Codice civile

Vigente al: 07-12-2019

Art. 1227 - Concorso del fatto colposo del creditore

Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.

Allegato:

Cassazione civile sentenza n.30679/2019

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