La quarta sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 4738 dell'8 febbraio 2021, nell'ambito di un procedimento per omicidio colposo, affronta la problematica connessa agli obblighi che incombono sul conducente dell'auto che investe un pedone al di fuori delle strisce pedonali.
Giovedi 11 Febbraio 2021 |
Il caso: C.V. alla guida di un autocarro all'interno di un centro urbano, investiva, nell'immediata prossimità delle strisce pedonali, M.M., che stava attraversando a piedi la strada,trascinandolo a terra e, così, causandone quasi immediatamente la morte.
La Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza, appellata dall'imputato, con cui il Gup del Tribunale, all'esito del giudizio abbreviato, aveva riconosciuto C.V. responsabile del reato di omicidio colposo, con violazione della disciplina sulla circolazione stradale, condannandolo alla pena di giustizia, condizionalmente sospesa, rideterminava, riducendola, la pena; con conferma quanto al resto.
L'imputato ricorre in Cassazione, che, nel dichiarare il ricorso manifestamente infondato, in merito alla condotta del pedone, osserva quanto segue:
a) risulta pacificamente accertato che l'investimento del pedone avvenne in corrispondenza, o comunque nell'immediata prossimità delle strisce pedonali, di talchè correttamente il Tribunale ha ravvisato, a carico del conducente del mezzo pesante,l'inosservanza della regola di comportamento di cui all'art. 191, commi 1 e 4, delc.d.s.
a) la Corte di merito ha quindi escluso l'interruzione del nesso causale anche ove, in ipotesi, il pedone abbia attraversato distrattamente ed imprudentemente, essendo stato accertato ,come già evidenziato, che lo stesso si trovasse in corrispondenza o, comunque, nell'immediata prossimità delle strisce pedonali;
b) in materi vige il principio per cui «In tema di circolazione stradale, il conducente di un veicolo è tenuto ad osservare in prossimità degli attraversamenti pedonali la massima prudenza e a mantenere una velocità particolarmente moderata, tale da consentire l'esercizio del diritto di precedenza, spettante in ogni caso al pedone che attraversi la carreggiata nella zona delle strisce zebrate, essendo al riguardo ininfluente che l'attraversamento avvenga sulle dette strisce o nelle vicinanze;
c) la Corte di merito ha peraltro precisato che “non è possibile determinare aprioristicamente la distanza dalle strisce entro la quale la detta precedenza opera, dovendosi avere riguardo al complessivo quadro nel quale avviene l'attraversamento pedonale”