La Corte di Cassazione con la sentenza n. 7058 del 3 marzo 2022 fa chiarezza in merito alla ripartizione dell'onere della prova tra il datore di lavoro ed il lavoratore, che lamenti danni biologici, morali, patrimoniali e non ed esistenziali a lui causati dall'essere stato addetto all'esecuzione di mansioni usuranti.
Lunedi 7 Marzo 2022 |
Il caso: II Tribunale di Sulmona accoglieva la domanda proposta da Tizio nei confronti dell'ENEL Distribuzione spa, di cui era stato dipendente, volta all'accertamento e alla declaratoria di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della società nella causazione dei danni biologici, morali, patrimoniali e non, ed esistenziali a lui causati dall'essere stato addetto all'esecuzione di mansioni usuranti, comportanti la movimentazione dei carichi, all'esposizione a vibrazioni, a posture incongrue e ad eventi climatici senza che parte datoriale fornisse idonea tutela per i suddetti rischi, operasse una loro corretta valutazione e impartisse la formazione specifica a prevenirli e condannava la società convenuta al pagamento, a titolo di risarcimento del danno differenziale, della somma di euro 40.612,96 oltre accessori.
La Corte d'appello, in riforma della pronuncia di primo grado rigettava, invece, la domanda di Tizio, sull'assunto che:
- il lavoratore non aveva fornito, alla luce della documentazione in atti e degli esiti della prova testimoniale, prova sufficiente, il cui onere era su di lui ricadente, della sussistenza di specifiche omissioni datoriali nella predisposizione di quelle misure di sicurezza suggerite dalla particolarità del lavoro, dall'esperienza e dalla tecnica, necessarie ad evitare il danno.
- solo ove tale prova fosse stata offerta sorgeva per il datore di lavoro l'onere di dimostrare di avere adottato le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del pregiudizio subito; tale onere non era stato in concreto assolto.
Tizio ricorre in Cassazione, lamentando che i giudici di appello erroneamente avevano addossato al lavoratore l'onere di provare l'omissione da parte del datore di predisporre le misure di sicurezza.
Per la Suprema Corte la censura è fondata: sul punto osserva che:
a) l'art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro - di natura contrattuale - va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento;
b) ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno.