Mancata sottoposizione a perizia del veicolo danneggiato: conseguenze

Avv. Maria Cuomo.
Mancata sottoposizione a perizia del veicolo danneggiato: conseguenze

Riflessioni rispetto alla sentenza  resa da Cassazione Civile  sezione vi  in data 20/01/2022  n. 1756 sulle conseguenze della mancata sottoposizione a perizia del veicolo danneggiato ovvero sulla mancata sottoposizione a visita del danneggiato

Sabato 5 Marzo 2022

La Cass.  Civ.  sez. VI  nella pronuncia del  20/01/2022 n. 1756, con una interpretazione  “teleologica “ dell’art. 145  del codice delle assicurazioni  ha affermato, rifacendosi  al principio espresso dal Giudice delle leggi (Corte Cost., sent. 3 maggio2012, n. 111), che tale disposizione  “ha un chiaro intento deflattivo”, essendone evidente la finalità “di razionalizzazione del contenzioso giudiziario, notoriamente inflazionato, nella materia dei sinistri stradali, anche da liti bagatellari”, intento il cui raggiungimento, tuttavia, “non è affidato soltanto alla prevista dilazione temporale (invero modesta) di sessanta/novanta giorni” per la proposizione della domanda risarcitoria, “ma - soprattutto - al procedimento ex art. 148 Codice assicurazioni private, che, nel prescrivere una partecipazione attiva dell’assicuratore alla trattativa “ante causam”, mira a propiziare una conciliazione precontenziosa” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 25gennaio2018, n. 1829, Rv. 647588-01);

Sempre secondo  la prospettazione della Corte affinchè  ”la procedura di risarcimento descritta nella norma ora citata possa operare è indispensabile, però, che la compagnia assicuratrice sia posta in condizione di adempiere al dovere impostole e, cioè, di formulare un’offerta congrua”, ciò che richiede sia “un presupposto formale”, ovvero “la trasmissione di una richiesta contenente elementi (indicati nell’art. 148 Codice assicurazioni private), sufficienti a permettere all’assicuratore di “accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l’offerta”, sia “un requisito sostanziale”, e ciò in quanto “la collaborazione tra danneggiato e assicuratore della r.c.a., nella fase stragiudiziale, impone correttezza (art. 1175 c,c.), e buona fede (art. 1375 c.c.),” (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, sent, n. 1829 del 2018, cit) , così che  verrebbe meno  a tale dovere di collaborazione - subendone, come conseguenza, l’improponibilità della domanda risarcitoria - il danneggiato che “si è sottratto all’ispezione” del mezzo, “attività utile alla ricostruzione della dinamica dell’incidente e alla formulazione di una congrua offerta risarcitoria” (cfr. ancora una volta, Cass. Sez. 3, sent. n. 1829 del 2018, cit.).

Tuttavia,  a  parere della sottoscritta tale interpretazione non può essere condivisa perché in tal modo “rientrerebbe dalla finestra”  ciò, che di fatto, con la revisione del testo dell’art. 148  CdA  è  “uscito dalla porta”.

Il comma 1  dell’art. 148 così dispone: "Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento deve recare l'indicazione degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi, per l'ispezione diretta ad accertare l'entita' del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta.

Il termine di sessanta giorni e' ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro. Il danneggiato puo' procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine indicato al periodo precedente, entro il quale devono essere comunque completate le operazioni di accertamento del danno da parte dell'assicuratore, ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel caso in cui esse si siano concluse prima della scadenza del predetto termine.

Qualora le cose danneggiate non siano state messe a disposizione per l'ispezione nei termini previsti dal presente articolo, ovvero siano state riparate prima dell'ispezione stessa, l'impresa, ai fini dell'offerta risarcitoria, effettuera' le proprie valutazioni sull'entita` del danno solo previa presentazione di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo il diritto dell'assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di non procedere alla riparazione” (Comma modificato dall'articolo 1 del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 198; sostituito dall'articolo 32, comma 3, lettera a), del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 e, da ultimo, modificato dall'articolo 21, comma 7-bis, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 .  A norma dell'articolo 125, comma 3, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, fino al 31 luglio 2020, i termini di cui al presente comma, per la formulazione dell'offerta o della motivata contestazione, nei casi di necessario intervento di un perito o del medico legale ai fini della valutazione del danno alle cose o alle persone, sono prorogati di ulteriori 60 giorni) .

Il comma 2  secondo la nuova formulazione  così  recita: “L'obbligo di proporre al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al comma 1. La richiesta deve contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima. L'impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione  (comma modificato dall'articolo 1 del D.Lgs. 6 novembre 2007, n.198.  A norma dell'articolo 125, comma 3, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, fino al 31 luglio 2020, i termini di cui al presente comma, per la formulazione dell'offerta o della motivata contestazione, nei casi di necessario intervento di un perito o del medico legale ai fini della valutazione del danno alle cose o alle persone, sono prorogati di ulteriori 60 giorni).

Avallando  il principio espresso dalla Cassazione  verrebbe a  porsi a carico del  danneggiato un onere ulteriore che non è espressamente previsto dalla legge,  così come quando si ritiene necessario, ai fini della risarcibilità delle lesioni  provocate da veicoli non identificati, l’onere di denuncia alle Autorità (onere che, invece,  proprio per l’assenza di una specifica previsione legislativa, nel corso del tempo, anche la Corte di legittimità ha  escluso  debba ritenersi  necessario  quale condizione  di procedibilità dell’azione).

Secondo il dettato normativo, infatti, senza ombra di dubbio,   anche in caso di mancata sottoposizione  a perizia del mezzo oppure in caso di mancata sottoposizione a visita del  danneggiato, non si può ritenere la improponibilità dell’azione, posto che  il comma 3  dell’art. 148 CdA  testualmente recita: “Il danneggiato, in pendenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 e fatto salvo quanto stabilito dal comma 5, non puo' rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alle cose, nei termini di cui al comma 1, o del danno alla persona, da parte dell'impresa. Qualora cio' accada, i termini per l'offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l'impresa non ritiene di fare offerta sono sospesi” (Comma sostituito dall'articolo 32, comma 3, lettera c), del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27) .

Solo  il verificarsi di una delle condizioni di cui al   comma 2 bis dello stesso art. 148 CdA finalizzato a  prevenire ed a contrastare fenomeni fraudolenti prevede delle ipotesi di sospensione dei termini   fissati dai  commi 1 e 2  della stessa disposizione .

E’  chiaro, allora,  come  l’interpretazione data alla norma dalla Corte di legittimità, non sia costituzionalmente orientata  e giustifichi, magari, anche una pronuncia a sezioni Unite  sul Punto, considerando  l’interesse ed il diritto al risarcimento da parte del danneggiato, preminente  rispetto  alla esigenza di deflazionare il  numero dei processi.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.1756 2022

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