Successioni: la fede nuziale appartenuta in vita dal de cuius rientra nell'asse ereditario.

A cura della Redazione.
Successioni: la fede nuziale appartenuta in vita dal de cuius rientra nell'asse ereditario.

Si segnala una sentenza particolare, la n. 324 del 31 gennaio 2022, con cui il Tribunale di Torino si è trovato a decidere se la fede nuziale appartenuta in vita ad una persona, successivamente al suo decesso rientri o meno nell'asse ereditario.

Lunedi 7 Marzo 2022

Il caso: Mevia conveniva in giudizio la figlia C.C., esponendo che:

- in data 17.03.2018, al momento del decesso di C.A. (coniuge dell'attrice e padre della convenuta), la figlia aveva sfilato l'anello nuziale dalla mano del defunto a questi appartenuto in vita;

- sul presupposto che la fede nuziale appartenesse al coniuge superstite, non entrando nell'asse ereditario, l'attrice chiedeva che la convenuta venisse condannata alla restituzione in proprio favore dell'anello di nozze o, in subordine, al risarcimento del danno, quantificato in Euro 50.000,00.

La figlia si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande.

Il tribunale rigetta la domanda attorea, osservando quanto segue:

a) la domanda, per come formulata ed argomentata da parte attrice, deve qualificarsi come azione di rivendica, in quanto volta, appunto, a rivendicare la proprietà esclusiva della fede nuziale appartenuta in vita al defunto marito C.A., così da ottenerne la conseguente restituzione;

b) però l'azione di rivendica presuppone, in primo luogo, che venga allegato il titolo di proprietà esclusiva sul quale l'azione stessa si fonda: risulta che Mevia non abbia allegato alcun valido titolo di proprietà tale da giustificare la sua iniziativa giudiziale, non potendo ritenersi tale quello fondato sulla apodittica affermazione secondo cui, dopo la morte della persona, "la fede nuziale appartiene al coniuge superstite e non entra nell'asse ereditario";

c) deve, dunque, ritenersi pacifico che la fede nuziale rientri nel patrimonio della persona che la indossa, alla quale pertanto appartiene e la quale, per assurdo, potrebbe anche disporne, in vita ed in costanza di matrimonio, a favore di persone diverse dall'altro coniuge: ne consegue come l'anello nuziale, in seguito alla morte della persona a cui apparteneva, rientri nel patrimonio ereditario del de cuius e segua la disciplina successoria che viene ad aprirsi per legge o testamento;

d) l'attrice, dunque, avrebbe dovuto al più esperire un'azione di petizione ereditaria: dal mancato accoglimento della domanda principale consegue il rigetto della domanda risarcitoria, che è strettamente connessa alla mancata restituzione dell'anello ma sempre sul presupposto che l'oggetto appartenga alla vedova.

Allegato:

Tribunale Torino sentenza n.324 2022

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