Annualmente viene in rilievo l’annosa vicenda della supremazia del divieto di compiere atti discriminatori rispetto agli “accomodamenti ragionevoli”, cioè quegli accomodamenti tra le esigenze di bilancio e la tutela dei cittadini da parte degli Enti Locali tenute a sovvenzionare i servizi di assistenza per gli alunni disabili.
Lunedi 31 Marzo 2025 |
Questa la questione risolta dal Tribunale di Agrigento con Ordinanza resa in fase cautelare in un procedimento iniziato dai genitori a tutela del proprio figlio invalido a cui il Comune aveva ridotto le ore dell’assistenza alla comunicazione nonostante il PEI approvato dal gruppo di lavoro dell’handicap.
Il Comune per esigenze di bilancio aveva deciso di “risparmiare sulla spesa pubblica” riducendo il budget delle ore di assistenza alla comunicazione dovuta al disabile.
In giudizio i genitori lamentavano una grave forma di discriminazione indiretta a danno dell’alunno.
Il diritto della persona disabile all’istruzione si configura come un diritto fondamentale “la cui tutela passa attraverso l’attivarsi della pubblica amministrazione per il suo riconoscimento e la sua garanzia, mediante le doverose misure di integrazione e sostegno atte a rendere possibile ai portatori di disabilità la frequenza delle scuole, a partire dalla materna” - principio ribadito anche dalla Corte Costituzionale (cfr. Corte Cost. n. 215/1987), secondo cui la frequenza scolastica è, insieme alle pratiche di cura e riabilitazione, un essenziale fattore di recupero del soggetto portatore di handicap.
Rilevavano come la Legge n. 67/06 aveva introdotto il divieto di pratiche discriminatorie, dirette e indirette, in pregiudizio delle persone con disabilità, e prevedeva nuovi strumenti di tutela in favore delle stesse contro qualsivoglia comportamento che, di fatto, le ponga in una situazione di esclusione ed emarginazione, al fine di garantire l’attuazione del principio di uguaglianza, formale e sostanziale, di cui all’art. 3 Cost.
Il Tribunale di Agrigento aderendo integralmente alla prospettazione dei ricorrenti assistiti dalle Avv.te Francesca Picone e Giuseppina Drago reintegrava integralmente il monte ore ASACOM spettante alla alunna disabile e disponeva una multa di € 1000,00 a carico dell’ente per ogni settimana di ritardo.
Il Tribunale spiegava bene come “la figura dell’assistente alla autonomia e alla comunicazione (non diversamente dall’insegnante specializzato di sostegno) da affiancarsi all’insegnante curriculare, rientra tra le misure di integrazione e sostegno previste dalla legge per garantire l’effettività del diritto all’istruzione del soggetto con disabilità e che la mancata assegnazione, da parte del competente ente locale, del servizio di assistenza alla autonomia e alla comunicazione, ovvero la contrazione delle ore riservate e riconosciute dal P.E.I. agli studenti con disabilità, configura condotta idonea a concretare una discriminazione c.d. indiretta, vietata dall’art. 2 della L. n. 67/2006, secondo la lettura esegetica di tale norma offerta da Cass., sez. un., n. 25011/2014;
La valutazione del Tribunale, infatti, si è fondata sul diritto della persona disabile all’istruzione che è un diritto fondamentale “la cui tutela passa attraverso l’attivarsi della pubblica amministrazione per il suo riconoscimento e la sua garanzia, mediante le doverose misure di integrazione e sostegno atte a rendere possibile ai portatori di disabilità la frequenza delle scuole, a partire dalla materna” (ancora Cass. n. 25011/2014), così come rammentato del resto anche dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 215/1987) per la quale la frequenza scolastica è, insieme alle pratiche di cura e riabilitazione ed al proficuo inserimento nella famiglia, un essenziale fattore di recupero del portatore di handicap e di superamento della sua potenziale emarginazione, in un complesso intreccio in cui ciascuno di tali elementi interagisce sull’altro e, se ha evoluzione positiva, può operare in funzione sinergica ai fini del complessivo sviluppo della personalità.