L’Agenzia delle Entrate è stata interessata a rispondere con interpello del 27 febbraio 2020 n. 79, per chiarire quale documentazione occorre per accedere al beneficio dell’aliquota IVA ridotta al 4%, per l’acquisto di veicoli per i portatori di handicap.
Martedi 3 Marzo 2020 |
In particolare quale certificazione medica è necessaria per accedere al beneficio previsto dall’art. 30 comma 7, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388.
L’interpello è stato necessario perché la Commissione medica, presso il Centro medico legale Inps, ha emesso due contrastanti verbali:
a) Verbale di invalidità civile ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge n. 102 del 2009 in cui riconosceva il minore "Minore invalido con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 18/80) - indennità di accompagnamento". Conseguentemente attestava i requisiti di cui all'art. 4 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 dichiarando "è affetto da handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, L. 388/2000);
b) Verbale per l'accertamento dell'handicap ai sensi della legge n. 104 del 1992, nel quale dopo aver riconosciuto il minore "portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art.3, comma 3, l. 5/2/1992, n.104" attestava che "l'interessato non possiede alcun requisito di cui all'art. 4 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5".
L’interpellante chiede se spettino al disabile le agevolazioni fiscali di cui all'art. 30, comma 7 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388.
Insomma, nel mentre con un verbale si riconosceva la gravità dell’handicap e, quindi, da permettere la determinazione al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, poi, con altro verbale si attestava che non si possedeva alcun requisito previsto dall’art. 4 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5. Quest’ultima disposizione legislativa prevede proprio l’accertamento dell’handicap.
L’Agenzia delle Entrate, richiamando disposizioni già emanate, ha confermato e riconosciuto che anche per i portatori di handicap psichico o mentale, per le finalità agevolative di cui trattasi, lo stato di handicap grave di cui all' art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, possa essere validamente attestato dal certificato rilasciato dalla commissione medica pubblica, preposta all'accertamento dello stato di invalidità purché lo stesso evidenzi, in modo esplicito, la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa.
Ha, quindi, ritenuto che tale certificato sia sufficiente per il riconoscimento delle agevolazioni di cui all'articolo 30, comma 7, della legge n. 388 del 2000.
Il comma 7, di quest’ultima legge, prevede che “le agevolazioni, di cui all’art. 8 della legge 27/12/1997 n. 449, sono estese ai soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento…” (omissis).
Insomma, l’Agenzia delle Entrate ritiene che basta quanto già certificato dall’INPS per l’indennità di accompagnamento e non occorrono altre certificazioni.
L’interpello, quanto mai opportuno, chiarisce e puntualizza in modo esplicito, ulteriormente, quanto già riportato nella recente GUIDA, per le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità, pubblicata a ottobre 2019.
Infatti a pag. 19, della GUIDA, nell’apposito prospetto, intitolato “riepilogo agevolazioni per acquisto veicolo”, l’Agenzia delle Entrate, specifica che è sufficiente il verbale della Commissione medica, per l’handicap - Legge n. 104/1992 - che attesti la grave e permanente limitazione della capacità di deambulazione.
Per quanto innanzi, val la pena ricordare che per i disabili occorrono sempre precise indicazioni, meno burocrazia e facilitare il più possibile l’accessibilità alle norme agevolative.
Il disabile dev’essere tutelato. Occorre fare di più.
Non si può presupporre che il disabile e suoi familiari debbano avere particolare conoscenza delle norme fiscali, a volte altalenanti, contrastanti e di difficile applicazione.
dottore commercialista