Con l’ordinanza n. 4917/2020, pubblicata il 25 febbraio 2020, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulle conseguenze derivanti dal mancato deposito del ricorso per Cassazione notificato nel termine di cui all’art. 369 c.p.c. e sulla possibilità da parte del resistente che abbia notificato il controricorso di procedere lui all’iscrizione al ruolo del processo ai fini della liquidazione delle spese.
IL CASO: La vicenda esaminata dai giudici di legittimità nasce dalla sentenza con la quale il Tribunale aveva rigettato la domanda promossa da una lavoratrice nei confronti di un Comune, quale datore di lavoro, tesa ad ottenere il risarcimento del danno cagionatole dall'illegittimo mancato rinnovo del contratto di lavoro part-time per i lavori socialmente utili, nonostante che il suddetto contratto della durata di un anno le era stato confermato anche per il secondo anno.
La sentenza di primo grado veniva confermata dalla Corte d’Appello in sede di gravame proposta dalla lavoratrice che, pertanto, interponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza emessa nel giudizio di appello.
Il ricorso per Cassazione veniva notificato alla controparte ma non veniva depositato e la parte resistente dopo aver notificato il controricorso provvedeva all’iscrizione al ruolo.
LA DECISIONE: Secondo gli Ermellini,
alla parte che abbia ricevuto la notifica di un ricorso per cassazione e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso, è riconosciuto il potere, nel caso in cui il ricorrente non abbia provveduto al deposito del ricorso e degli altri atti indicati nell’art. 369 c.p.c., di richiedere l’iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l'improcedibilità del ricorso;
il suddetto potere è ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall'art. 370 c.p.c. e trova la giustificazione nell'interesse del controricorrente al recupero delle spese e di evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporre il ricorso medesimo ove non sia ancora decorso il termine per l'impugnazione (Cass. n. 21969/2008).
Nel caso esaminato, la Corte di Cassazione, pur affermando che il ricorso era improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c. ha dichiarato il controricorso inammissibile in quanto il controricorrente non aveva depositato copia del ricorso per cassazione notificatogli, osservando che:
qualora il ricorso per cassazione non sia depositato, l'ammissibilità del controricorso dell'intimato, presentato al fine di sentire dichiarare l'improcedibilità del ricorso per effetto dell'omissione del deposito, postula che la parte intimata alleghi copia del ricorso a lui notificata. In difetto non può riconoscersi la sua legittimazione a richiedere una pronuncia su un impugnazione di cui non risulta l'effettiva proposizione;
la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per violazione dell’art. 369 c.p.c. sarebbe potuta avvenire solo se il controricorrente avesse depositato la copia del ricorso notificato.
Pertanto, hanno concluso, i giudici di legittimità, essendo il controricorso inammissibile non è possibile disporre sulle spese.
Cassazione civile ordinanza n.4917/2020