Il provvedimento di rigetto della CTU ex art. 696-bis cpc non e' una sentenza: conseguenze

A cura della Redazione.
Il provvedimento di rigetto della CTU ex art. 696-bis cpc non e' una sentenza: conseguenze

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 5463 del 28/02/2020 chiarisce la natura del procedimento ex art. 696-bis c.p.c. per l'espletamento di una consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite.

Martedi 3 Marzo 2020

Il caso: A.M.P., in proprio e quale figlia ed erede di L.C., chiede la cassazione dell'ordinanza resa dal Tribunale di Monza con la quale è stato dichiarato inammissibile - e pronunciata condanna alle spese in suo danno - il suo ricorso ai sensi dell'art. 696-bis cod. proc. civ. per l'espletamento di una consulenza tecnica medico-legale al fine di accertare la correttezza della diagnosi e delle cure erogate alla madre nel suo ricovero presso il Policlinico, esitato nel decesso della paziente.

Per la Suprema Corte il ricorso è inammissibile considerato quanto segue:

a) non costituisce "sentenza", ai fini ed agli effetti di cui all'art. 111, settimo comma, Cost., il provvedimento di rigetto dell'istanza di consulenza tecnica preventiva con finalità conciliativa, il quale non contiene alcun giudizio in merito ai fatti controversi, non pregiudica il diritto alla prova (anche in considerazione dell'assenza del presupposto dell'urgenza, estraneo all'art. 696-bis cod. proc. civ.), né tanto meno la possibilità della conciliazione, essendo, inoltre, ridiscutibile - anche quanto alle spese - nell'eventuale giudizio di merito;

b) inoltre, in tema di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, per effetto del combinato disposto degli artt. 669 septies, comma 2, e 669 quaterdecies cod. proc. civ., il provvedimento con cui il giudice malamente liquidi le spese non è comunque impugnabile ex art. 111, comma 7, Cost., in quanto privo dei caratteri della definitività e della decisorietà;

c) il suddetto provvedimento è, peraltro, sindacabile nel caso in cui venga iniziato il relativo giudizio di merito nonché, se azionato come titolo esecutivo e data la sua natura sommaria, opponibile ex art. 615 c.p.c., come se fosse un titolo esecutivo stragiudiziale, assumendo l'opposizione il valore della querela nullitatis.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.5463/2020


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