Il disabile munito del contrassegno invalidi può circolare anche nella corsia riservata ai bus

Il disabile munito del contrassegno invalidi può circolare anche nella corsia riservata ai bus

Il soggetto disabile munito del c.d. “contrassegno invalidi” può circolare, anche nelle corsie riservate ai bus, su tutto il territorio nazionale con il solo onere a suo carico di esporre il permesso nella parte anteriore del veicolo.

Venerdi 12 Agosto 2022

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con l’ordinanza 24531/2022, pubblicata il 9 agosto 2022.

IL CASO: Il Giudice di Pace accoglieva due ricorsi promossi da un cittadino, titolare di un contrassegno temporaneo di parcheggio per disabili rilasciato dal comune di residenza, avverso numerosi verbali di contestazione avente ad oggetto la violazione dell’art. 7, comma 14, c.d.s., elevati dalla Polizia locale di un comune diverso dalla sua residenza per aver transitato nella corsia preferenziale destinata ai mezzi pubblici.

La circolazione nella corsia riservata ai mezzi pubblici veniva ritenuta legittima dal Giudice di Pace il quale accoglieva i ricorsi, che erano stati riuniti, essendo il ricorrente titolare del contrassegno invalidi, escludendo l’onere a suo carico della preventiva comunicazione al Comune della targa del veicolo.

Di diverso avviso il Tribunale, quale giudice di appello, il quale accoglieva il gravame interposto dal Comune e, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava le originarie opposizioni, confermando la legittimità e l’efficacia dei verbali di contestazione elevati dalla Polizia Locale.

Secondo il Tribunale, il giudice di primo grado aveva errato nell’accogliere i ricorsi non considerando il potere del Sindaco conferitogli dall’art. 7 del Codice della Strada e dell’ordinanza sindacale oltre a quanto statuito da ordinanza dirigenziale che richiedeva la preventiva registrazione della targa nel portale del Comune.

Pertanto, l’originario ricorrente sottoponeva la questione all’esame della Corte di Cassazione deducendo, fra i motivi del gravame, la violazione o la falsa applicazione dell’art. 381, comma 2, reg. c.d.s. (d.P.R. n. 495/1992) e degli artt. 11 e 12 del d.P.R. 24 luglio 1996 n. 503, anche in relazione al principio di gerarchia delle fonti e della riserva di legge di cui all’art. 1 della legge n. 689/1981, avendo il Tribunale erroneamente statuito che il tenore letterale dell’art. 381, secondo comma, del regolamento di attuazione del Codice della Strada, subordina la validità del contrassegno invalidi alla disciplina degli enti territoriali che possono avvalersi, al riguardo, del potere di adottare ordinanze sindacali di regolamentazione.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione ha dato ragione al ricorrente ritenendo fondato il motivo del ricorso che è stato accolto con rinvio al Tribunale di provenienza, in persona di diverso magistrato, per un nuovo esame.

Gli Ermellini hanno osservato che:

1. come affermato in altri arresti giurisprudenziali in tema di sanzioni amministrative, il cosiddetto “contrassegno invalidi”, che autorizza la circolazione e la sosta del veicolo adibito al trasporto di una persona con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte anche all'interno delle zone urbane a traffico limitato e delle aree pedonali urbane, è rilasciato alla persona disabile in quanto tale, in modo che questa se ne possa servire esponendolo sul veicolo adibito in quel momento al suo servizio. La sua validità non è limitata al territorio del Comune che abbia rilasciato tale contrassegno, ma è estesa a tutto il territorio nazionale;

2. l’esercizio del diritto del soggetto disabile di circolare con il contrassegno in tutto il territorio nazionale non può essere condizionato dal preventivo assolvimento di un onere informativo ulteriore a favore dell’ente comunale, che non trova un espresso fondamento in un dato normativo specifico, dal momento che lo stesso non è riconducibile alla previsione generale di cui all’art. 7 Codice della Strada che riconosce ai Comuni la facoltà di emette delle ordinanze limitative della circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertare e motivate esigenze;

3. l’art. 7 del Codice della Strada – che si riferisce all’esercizio di un potere regolamentare generale dell’autorità sindacale – non implica affatto che, nella sussistenza di tutte le condizioni di legge prescritte dagli artt. 11 e 12 del d.P.R. n. 503/1996, possano essere imposte condizioni eccedenti rispetto a quelle contemplate da queste norme;

4. né dal complesso normativo racchiuso nel menzionato art. 381 del reg. c.d.s. si evince una disposizione che legittimi la deroga alle stesse disposizioni normative in senso maggiormente oneroso per le persone invalide;

5. è onere dell’ente territoriale procedere all’approntamento di meccanismi automatizzati tali da essere idonei alle necessarie verifiche della legittimità della circolazione (come, ad es., tramite la verifica automatizzata del tagliando esposto sul parabrezza), potendo, altresì, i Comuni attivare un sistema di condivisione in rete delle informazioni sul rilascio dei contrassegni per gli invalidi.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.24531 2022


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