Con l'ordinanza 8048/2025, pubblicata il 26 marzo scorso, la Corte di Cassazione si è pronunciata sui presupposti affinché si possa configurare nelle società in accomandita semplice la responsabilità illimitata del socio accomandante per le obbligazioni sociali.
Martedi 1 Aprile 2025 |
Come disposto dal secondo comma dell'articolo 2318 del Codice civile, nelle società in accomandita semplice l'amministrazione può essere conferita solo ai soci accomandatari.
Per i soci accomandanti, invece, l'articolo 2320 dello stesso codice prevede il divieto di compiere atti di amministrazione o di trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per i singoli affari. Se il socio accomandante contravviene a tale divieto, egli assume la responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali.
IL CASO: La vicenda approdata all'esame della Suprema Corte nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una signora nei confronti del socio accomandante di una società in accomandita semplice.
A fondamento della richiesta monitoria, la ricorrente sosteneva di aver concesso alla società dei finanziamenti non onorati e che entrambi i soci di quest'ultima avevano sottoscritto una scrittura privata con la quale si erano impegnati, in via solidale, a restituire le somme finanziate all’atto della cessione a terzi delle quote.
Il decreto ingiuntivo veniva opposto dal socio accomandante il quale chiedeva al Tribunale di accertare la non debenza delle somme ingiunte. Deduceva che con la sottoscrizione della scrittura privata non si era assolutamente impegnato personalmente, ma si era limitato ad impegnarsi a ripianare le perdite al momento della cessione delle quote societarie a terzi.
In entrambi i giudizi di merito l'opposizione veniva accolta.
Pertanto l'originaria ingiungente investiva della questione la Corte di Cassazione, deducendo tra i motivi dell'impugnazione la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 2320 c.c. nella parte in cui la corte d'appello aveva ritenuto configurabile il riconoscimento del debito da parte del socio e non applicato la conseguente sanzione della responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per l’obbligazione sociale contratta con la sottoscrizione della scrittura privata.
LA DECISIONE: Il ricorso è stato ritenuto infondato dalla Suprema Corte la quale, nel rigettarlo ha richiamato il dominante orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui:
per le obbligazioni sociali delle società in accomandita semplice, il socio accomandante assume la responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, solo ove contravvenga al divieto di trattare o concludere affari in nome della società, o di compiere atti di gestione aventi influenza decisiva o almeno rilevante sull’amministrazione della stessa;
nelle società in accomandita semplice per aversi ingerenza del socio accomandante nell'amministrazione della stessa non è sufficiente il compimento, da parte dell’accomandante, di atti riguardanti il momento esecutivo dei rapporti obbligatori della società, ma è necessario che egli svolga una attività gestoria che si concreti nella direzione degli affari sociali, implicante una scelta che è propria del titolare della impresa.
Nel caso esaminato, hanno concluso gli Ermellini, in applicazione dei suddetti principi, i giudici della Corte di merito hanno affermato correttamente che, con la sottoscrizione della scrittura privata, l'accomandante, nel riconoscere un debito della società e nell'impegnarsi a ripianarlo, non aveva posto in essere un atto di ingerenza nell’amministrazione e, quindi, nessuna responsabilità illimitata era configurabile.