Efficacia esecutiva della sentenza di condanna resa nei confronti di una società di persone

Efficacia esecutiva della sentenza di condanna resa nei confronti di una società di persone

Con l’ordinanza n. 27613/2020, pubblicata il 3 dicembre 2020, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sulla questione relativa all’efficacia esecutiva della sentenza di condanna emessa nei confronti di una società di persone anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabile della stessa.

Lunedi 14 Dicembre 2020

IL CASO: Nella vicenda esaminata una banca, sulla scorta di una sentenza di condanna ottenuta nei confronti di una società in nome collettivo, notificava ad uno dei soci di quest’ultima un pignoramento aventi ad oggetto due immobili di proprietà esclusiva del socio.

Avverso l’esecuzione il socio proponeva opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.

Costituendosi in giudizio la banca creditrice, oltre a contestare il fondamento della opposizione, spiegava domanda riconvenzionale subordinata di condanna della opponente al pagamento del credito vantato nei confronti della società.

L’opposizione veniva accolta dal Tribunale che rigettava la domanda riconvenzionale della banca per intervenuta prescrizione del diritto di cui era stato richiesto il pagamento.

In sede di gravame interposto dalla banca creditrice, la Corte di Appello riformava la sentenza di primo grado condannando la debitrice opponente alla restituzione in favore della appellante delle somme incassate in virtù della sentenza del Tribunale.

Pertanto l’originaria debitrice avverso la sentenza della Corte di Appello proponeva ricorso per cassazione deducendo, fra l’altro, che nel giudizio relativo alla sentenza azionata dalla banca il giudice aveva ritenuto inammissibili per la tardiva formulazione le domande di quest’ultima avente ad oggetto la richiesta di condanna di alcuni soci illimitatamente responsabili della società, in solido con quest’ultima e, pertanto, formandosi così un giudicato implicito negativo di rigetto dell'analoga pretesa, anche in relazione alla posizione degli altri soci illimitatamente responsabili ivi compresa la stessa opponente, anche se mai convenuta nel giudizio. Di conseguenza, secondo la ricorrente il titolo emesso contro la società non poteva essere utilizzato dalla creditrice nei suoi confronti ai fini dell’esecuzione.

LA DECISIONE: Il motivo del ricorso è stato ritenuto dalla Corte di Cassazione da una parte inammissibile e dall’altra infondato. Pertanto, gli Ermellini hanno rigettato il ricorso, osservando che i giudici della Corte di Appello avevano correttamente applicato i principi di diritto affermati dagli stessi giudici di legittimità in altri arresti giurisprudenziali secondo i quali <> (Cass., Sez. L, Sentenza n. 30441 del 19/12/2017, Rv. 646510 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 1040 del 16/01/2009, Rv. 606369 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 6734 del 24/03/2011, Rv. 617488 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 11311 del 23/05/2011, Rv. 618154 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 15877 del 13/06/2019, Rv. 654296 - 01).

In merito alla circostanza relativa al giudicato negativo, che secondo la ricorrente si era formato nel giudizio di merito a seguito del rigetto delle domande di condanna in solido con la società di alcuni dei soci illimitatamente responsabili della società stessa formulate dalla banca, gli Ermellini hanno osservato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente nel caso esaminato non vi era stato un rigetto delle domande nel merito ma era stata semplicemente dichiarata l'inammissibilità per essere stata tardivamente proposte in quanto formulate nel corso del giudizio e non con l’originario atto di citazione.

Pertanto, hanno continuato, come correttamente ritenuto dalla corte di appello, non si può dar luogo ad alcun giudicato negativo sul rapporto sostanziale e non può essere impedita alla sentenza di condanna l'operatività come titolo esecutivo formatosi nei confronti della società anche contro i soci illimitatamente responsabili, secondo le regole ordinarie.

Inoltre, hanno concluso, nessuna pronuncia era stata emessa e nessun giudicato - tanto meno implicito – poteva ritenersi formato nei confronti della ricorrente, nel giudizio di merito, dal momento che quest'ultima non aveva neanche partecipato al giudizio in nessuna delle sue fasi.

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