Si segnala a cura del Dott. Massimo Amato,Giudice Onorario di Pace di Benevento, l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 26922/2020 che, pronunciandosi su un ricorso contro la sentenza n. 1014/2018, di cui il dott. Amato è l'estensore, ha fatto importanti considerazioni sul potere esecutivo dell'ordinanza di assegnazione in merito al recupero della tassa di registrazione di cui il creditore procedente ha chiesto il rimborso con procedura monitoria.
E. V. ricorreva in via monitoria nei confronti del Ministero dell'economia deducendo di aver ottenuto un'ordinanza di assegnazione, solo parzialmente satisfattiva, all'esito di un pignoramento effettuato a carico del convenuto allora esecutato, presso il terzo B. di N., e di aver avuto, successivamente, un avviso di liquidazione da parte dell'Agenzia delle Entrate per il pagamento, adempiuto, dell'imposta di registro, di cui quindi chiedeva la restituzione;
il Giudice di pace accordava il decreto ingiuntivo e, all'esito dell'opposizione del Ministero, lo revocava rilevando che l'ordinanza di assegnazione costituiva già titolo esecutivo, sicché la pretesa difettava di interesse.
Avverso questa decisione ricorre per cassazione E.V. articolando
un motivo.
La Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso, si sofferma sul potere esecutivo della ordinanza di assegnazione per effetto del quale il creditore che anticipi il pagamento della tassa di registrazione della predetta ordinanza, non necessita di ulteriore titolo esecutivo come è stato fatto con l'azione monitoria.